Civile

Il pignoramento dell’immobile non incide sulla precedente assegnazione dei canoni

Per la Cassazione, sentenza n. 17195/2025, se un giudice ha già assegnato i canoni d’affitto a un creditore (anche se futuri), gli altri creditori non possono reclamarli tramite un nuovo pignoramento dell’immobile

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di Francesco Machina Grifeo

La pronuncia di un’ordinanza di assegnazione di crediti per canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e fa sorgere l’obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei suoi confronti, alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell’importo assegnato; la successiva sottoposizione a pignoramento dell’immobile locato non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione né legittima gli organi della procedura così promossa ad adottare provvedimenti incidenti sui canoni locatizi già assegnati. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17195/2025.

La questione parte da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una Banca contro una Snc (e alcune persone fisiche, con numerosi altri creditori intervenuti). E riguarda la riscossione dei canoni di locazione di un immobile pignorato, locato ad una S.r.l., i cui canoni erano stati già assegnati ad una Cassa Rurale, prima dell’avvio della procedura immobiliare. Il custode giudiziario, nominato nella nuova procedura esecutiva immobiliare, riteneva di poter riscuotere i canoni. La Cassa Rurale ha proposto opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che i crediti erano già stati assegnati. Il Tribunale di Trento ha accolto l’opposizione: i canoni non erano più nel patrimonio del debitore esecutato e non potevano essere attratti nella nuova espropriazione.

La Terza sezione civile individua così il criterio di composizione del conflitto tra creditore assegnatario di canoni locatizi futuri e creditore pignorante l’immobile produttivo della rendita nella data certa anteriore della ordinanza di assegnazione rispetto all’epoca di compimento del pignoramento del cespite. Ancorato infatti l’effetto traslativo del credito per canoni locatizi, spiega la decisione, al momento di adozione del provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ., “è ben vero agevole rilevare come il (rispetto ad essa) posteriore pignoramento praticato ai sensi dell’art. 555 cod. proc. civ. colpisca l’immobile oramai privo di quei frutti civili consistenti nel corrispettivo delle locazioni, senza cioè il corredo di uno degli accessori cui di regola si estende il vincolo: non dissimilmente, peraltro, da quanto accade qualora il debitore compia atti di disposizione su pertinenze dell’immobile in maniera opponibile al creditore pignorante”.

Si comprende allora perché, prosegue la decisione, in una espropriazione immobiliare così intrapresa, il provvedimento del giudice che statuisca sui canoni locatizi già in precedenza ed aliunde assegnati (ad es., demandandone al custode giudiziario suo ausiliario l’apprensione), si configuri come abnorme, in quanto concernente un bene (il credito per canoni) esulante dal compendio staggito nella esecuzione ex art. 555 cod. proc. civ. e sul quale, quindi, nessun potere compete al giudice di quella.

Se, dunque, alcuna incidenza sulla validità e sull’efficacia della ordinanza di assegnazione di crediti per canoni locatizi può ascriversi all’operato degli organi della successiva procedura di espropriazione promossa sull’immobile locato, a fortiori - e con ancor maggiore risolutezza - deve escludersi che il mero atto introduttivo della stessa importi (tampoco in via automatica o ipso iure) la caducazione degli effetti del provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ. e l’attrazione dei canoni, quali frutti civili del bene, alla esecuzione immobiliare.

La Suprema corte ha così il seguente principio di diritto: «la pronuncia, all’esito di procedura di espropriazione presso terzi, di un’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l’immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l’obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell’assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell’importo assegnato; la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare ad adottare statuizioni incidenti su tali canoni».

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