Casi pratici

Il pignoramento presso terzi (dal 22 giugno 2022) si arricchisce di adempimenti

La finalità dell'introduzione del nuovo adempimento a carico del creditore procedente

di Laura Biarella

La questione
In che consiste l'adempimento posto a carico del creditore, operativo dal 22 giugno 2022, pena l'inefficacia del pignoramento presso terzi? Come si determina, dal 22 giugno 2022, il foro competente nelle ipotesi di espropriazione presso terzi quando il debitore sia una Pubblica Amministrazione datrice di lavoro?

Nella Relazione illustrativa alla riforma civile viene spiegato che con la nuova norma si completano le previsioni dell'articolo 164-ter (recante "Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo") delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, in base alle quali, qualora il pignoramento sia divenuto inefficace per il mancato o intempestivo deposito della nota di iscrizione a ruolo, il creditore ha l'onere di informare, mediante atto notificato, il debitore e il terzo, entro cinque giorni dalla scadenza del termine, tuttavia (per i procedimenti instaurati prima del 22 giugno 2022) non viene prescritta sanzione alcuna per l'eventualità della violazione. La finalità appare quella di consentire una veloce liberazione dei crediti e dei beni pignorati, ponendo fine agli obblighi di custodia in capo al terzo, conseguita alla sopravvenuta inefficacia del pignoramento. L'articolo 164-ter delle disposizioni di attuazione al codice di rito, nella seconda parte del I comma, dispone che in ogni caso gli obblighi cessano "quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge". Ciò nonostante, il terzo che non sia stato informato, né sia venuto mediante altri modi a conoscenza dell'inefficacia del pignoramento, potrebbe ritenere i crediti o i beni ancora vincolati all'esecuzione. Per oltrepassare siffatto scoglio la novella dell'articolo 543 del codice di rito fa sì che il debitore e il terzo siano informati della prosecuzione del processo esecutivo, consentendo la liberazione delle somme o dei beni pignorati nelle ipotesi in cui il creditore non li abbia avvisati dell'iscrizione a ruolo entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, momento a decorrere dal quale cessano, in tale peculiare caso, gli obblighi di custodia in capo al terzo, contemplati dall'articolo 546 del codice di rito. Nella medesima Relazione illustrativa viene ulteriormente specificato che "La previsione mira a completare il disposto dell'articolo 164-ter disp. att. del codice di procedura civile che, al primo comma, stabilisce che il creditore – entro cinque giorni dal termine prescritto per il deposito della nota di iscrizione a ruolo della procedura (nell'espropriazione presso terzi, 30 giorni ex articolo 543 del codice di procedura civile) – provveda a dichiarare al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento derivante dal tardivo o mancato deposito. La disposizione vigente mira a consentire una rapida liberazione dei beni (soprattutto, dei crediti pignorati presso debitores debitorum pubblici, come INPS) già sottoposti a pignoramento, evitando il ricorso al giudice dell'esecuzione per sbloccare somme o cespiti non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell'automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo". La medesima Relazione osserva che "la disposizione non prevede alcuna sanzione (salvo, presumibilmente, una responsabilità aquiliana del creditore nei confronti dell'esecutato) e la mancata informazione al terzo non consente a quest'ultimo di avvedersi della già verificatasi liberazione dei beni. Occorre conseguentemente prevedere che anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo – e, dunque, della permanenza del vincolo di pignoramento – sia reso edotto il terzo pignorato, stabilendo altresì che l'inottemperanza all'obbligo di avviso del terzo comporta il venir meno degli obblighi ex articolo 546 del codice di procedura civile in capo a quest'ultimo a far data dall'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

La riforma del foro competente quando debitrice è la P.A.
Il comma 29, dell'unico articolo, della legge di riforma civile, è andato a novellare l'articolo 26-bis, comma I, del codice di procedura civile, il quale disciplina il foro per l'espropriazione di crediti nelle ipotesi ove debitrice sia la Pubblica Amministrazione e il credito per cui si procede sia sorto da un rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima. Si sostituisce il criterio anteriormente vigente, il quale indicava il foro del terzo debitore, con quello del luogo dove aveva sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore aveva la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dalle appena elencate ipotesi, rimane fermo il criterio generale di competenza nel foro del debitore esecutato. La modifica mira a consentire una distribuzione più razionale delle controversie tra differenti tribunali distrettuali ed è spiegata nella Relazione illustrativa considerando i nuovi criteri di finanza pubblica, che accentrano a Roma il servizio di tesoreria in vista della gestione dei fondi del Recovery Plan. Più in dettaglio, posto che le espropriazioni di crediti della Pubblica Amministrazione devono essere compiute presso gli esercenti i servizi di tesoreria, collegare, ancora, la competenza per territorio dei processi esecutivi in parola, alla residenza del terzo, comporterebbe la concentrazione della globalità delle procedure espropriative di crediti presso il Tribunale di Roma, il cui carico si appesantirebbe.

Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata
La legge-delega n. 206 del 26 novembre 2021 è entrata in vigore il 24 dicembre 2021.
La novella, all'articolo 1, comma I, fissa in un anno decorrente dalla propria entrata in vigore il termine per l'esercizio della delega, anche delineando il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, tuttavia non limitandosi a fissare i principi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo per l'adozione (appunto, entro un anno dall'entrata in vigore della legge) di uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento della giustizia civile, bensì, tramite una tecnica peculiare. Va infatti osservato che, al contempo, introduce delle modifiche dirette a norme sostanziali e procedurali, che trovano operatività in favore dei procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della medesima legge (articolo 1, comma 37) e, per l'effetto, come tali, destinate a divenire potenzialmente efficaci già prima dell'esercizio della delega, per la quale, il termine scade, precisamente, nel dicembre 2022. Detti interventi incidono in modo subitaneo sul codice civile, sulle relative disposizioni di attuazione, sul codice di procedura civile e sulle relative disposizioni di attuazione, e riguardano principalmente il diritto di famiglia, l'esecuzione forzata, l'accertamento dello stato di cittadinanza. Limitatamente alla tematica del presente contributo, quindi in merito ai principi e alle regole che dovrà osservare il Governo nel modificare le disposizioni in materia di esecuzione forzata, la relativa elencazione è contenuta all'art. 1, comma 12, della medesima legge n. 206/2021:

a) l'abrogazione delle disposizioni che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché degli atti ricevuti da notaio ovvero altro pubblico ufficiale, nonché la sostituzione dell'iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (art. 1, comma 12, lett. a).

b) In riferimento al pignoramento, se il creditore (non solo procedente ma anche tout court) presenta l'istanza per la ricerca mediante modalità telematiche dei beni da pignorare ai sensi di quanto previsto dall'art. 492-bis c.p.c., il termine di cui all'art. 481, I c., c.p.c. (sulla base del quale il precetto diviene inefficace se nel termine di 90 gg. dalla relativa notificazione non è iniziata l'esecuzione) resta sospeso. Il predetto termine riprenderà a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dall'art. 492 bis c.p.c., il quale consente all'ufficiale giudiziario che abbia necessità di acquisire informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, di accedere alle banche dati delle P.A. tramite collegamento telematico diretto (art. 1, comma 12, lett. b).

c) La riduzione del termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale, facendo in modo che il medesimo coincida con quello previsto dal combinato disposto degli artt. 497 e 501 c.p.c. Consegue che il predetto termine, fissato in 60 gg., dovrà avere una durata minima di 10 gg. e massima di 45 gg., e potrà essere prorogato di ulteriori 45 gg. nelle ipotesi contemplate al c. III dell'art. 567 c.p.c. (art. 1, c. XII, lett. c).

d) In riferimento alla conservazione dei beni, mobili e immobili, oggetto della procedura:
• vi sia la collaborazione del custode con l'esperto nominato al controllo della completezza della documentazione ipotecaria e catastale ex art. 569 c.p.c. (art. 1, c. XII, lett. d);
• vengano ridotti i termini previsti per la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento: il giudice dell'esecuzione dovrà provvedere alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro 15 gg. dal deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. simultaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'art. 569 c.p.c., eccetto alle ipotesi ove la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita (art. 1, c. XII, lett. e).

e) L'accelerazione nella procedura di liberazione dell'immobile quando sia occupato sine titulo o da soggetti differenti dal debitore. In particolare, la liberazione andrà pronunciata, al più tardi, nel momento ove viene emessa l'ordinanza con la quale è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. Nelle ipotesi ove l'immobile risulti occupato dall'esecutato convivente col nucleo familiare, la liberazione deve essere ordinata nel momento in cui è ordinato il decreto di trasferimento, ferma restando la possibilità di disporre, con anticipo, la liberazione, nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice che risultino di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione ovvero di violazione degli ulteriori obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti (art. 1, c. XII, lett. f).

f) La relazione di stima e gli avvisi di vendita vengano redatti secondo schemi standardizzati (art. 1, c. XII, lett. g).

g) Il custode attui il provvedimento di stima dell'immobile pignorato in linea con le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza osservare le formalità di cui agli artt. 605 e seguenti c.p.c. (pertanto, senza notifica dell'atto di consegna e rilascio dell'immobile) in seguito alla pronuncia del decreto di trasferimento, a meno che non venga esentato dal medesimo aggiudicatario o assegnatario del bene, dopo la pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano (art. 1, c. XII, lett. h).

h) La riforma dell'istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato:
• individuando un termine di durata (annuale) della delega, rinnovabile dal giudice; l'obbligo per il professionista di svolgere, in tale periodo, almeno tre esperimenti di vendita, e di presentare una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ognuno di essi; il corrispondente obbligo del giudice di vigilare sull'operato del professionista, e sul rispetto dei tempi; l'obbligo del giudice di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in ipotesi di mancato o tardivo adempimento (art. 1, c. XII, lett. i);
• prevedendo un termine di 20 gg. per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'art. 591–ter c.p.c., e che possa venire impugnata tramite l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione decide il reclamo (art. 1, c. XII, lett. l);
• attribuendo al professionista delegato finanche il potere di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato (art. 1, c. XII, lett. m).

i) L'introduzione di un nuovo istituto avente ad oggetto la "vendita privata" del bene, nel procedimento di espropriazione immobiliare, "direttamente" ad opera del debitore e a un prezzo base non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima, previa istanza del debitore depositata non oltre 10 gg. prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita ex art. 569, I c., c.p.c., e successiva autorizzazione del giudice in tal senso (art. 1, c. XII, lett. n).

j) L'individuazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata, delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c. e prevedere, inoltre, l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre tali misure di coercizione indiretta pure quando il titolo esecutivo sia diverso da un provvedimento di condanna, oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento (art. 1, c. XII, lett. o).

k) L'estensione degli obblighi antiriciclaggio pure agli aggiudicatari e l'introduzione dell'obbligo, per il giudice, di verificare l'avvenuto rispetto di detti obblighi ai fini dell'emissione del decreto di trasferimento (art. 1, c. XII, lett. p).

l) L'istituzione presso il Ministero della Giustizia della "Banca dati per le aste giudiziali", dove confluiscono tutti i dati identificativi degli offerenti, del conto corrente impiegato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, le relazioni di stima. Tali informazioni sono destinate a essere messe a disposizione dell'autorità giudiziaria, dietro specifica richiesta (art. 1, c. XII, lett. q).

Come sopra già osservato, in merito alle disposizioni che incidono in modo diretto sulle norme in materia di esecuzione forzata, la legge n. 206/2021 contempla due norme per il tramite delle quali il legislatore non delega il governo, dettando le direttive, bensì va incidere in modo diretto sulla disciplina, modificandola:

• c. 29 dell'art. 1, il quale modifica direttamente l'art. 26 bis, I c., c.p.c., in materia di competenza per l'espropriazione di crediti della Pubblica Amministrazione che non risulterà più "il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede", bensì "il giudice del luogo dove ha la sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede";

• c. 32 del medesimo art. 1, il quale è andato a modificare l'art. 543 c.p.c., in ordine alla notifica, da parte del creditore pignorante, dell'avviso al debitore esecutato e al terzo pignorato, dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi. Più in dettaglio, si prevede che all'art. 543 c.p.c., dopo il IV c., siano aggiunti i due seguenti: "il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

Considerazioni conclusive
Tramite la Legge n. 206 del 2021 il Governo ha adempiuto agli oneri assunti con l'Unione Europea nell'ambito delle riforme della giustizia. La medesima legge, infatti, ha proseguito sulla scia dei lavori culminati con l'approvazione della riforma del processo penale e della crisi di impresa che, unitamente alla riforma del processo civile, hanno rappresentato le precondizioni per accedere agli oltre 200 miliardi di euro, di cui ammonta il PNRR. Uno dei principali obiettivi della riforma civile è quello di ridurre del 40% la durata dei processi e, per perseguire tale ambiziosa challenge, il provvedimento normativo è andato:

• a rafforzare i riti cd. alternativi (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato anche tramite la previsione di incentivi fiscali e accesso al gratuito patrocinio);
• a semplificare il procedimento di primo grado mediante il rinvigorimento della prima udienza;
• ad agevolare la procedura di espropriazione presso terzi;
• a prevedere un procedimento unico per i licenziamenti;
• a introdurre un rito unitario per ogni procedimento in materia di famiglia.

La legge n. 206, in parziale disamina nel presente contributo, non elenca solamente i principi e le norme che il governo deve osservare nel progettare, redigere e sancire le regole sottese alla modifica del codice di procedura civile, bensì contempla pure delle disposizioni di carattere sostanziale e procedurale destinate a incidere in modo diretto sulla normativa e, per l'effetto, a trovare operatività a decorrere dal 180° giorno successivo al 24 dicembre 2021, data che coincide con la entrata in vigore della legge. La deadline, quindi, è il 22 giugno 2022. Limitatamente alla procedura di espropriazione presso terzi, le novità operative dal 22 giugno 2022 sono due:

• la prima afferisce alla sostituzione del comma I dell'articolo 26 bis c.p.c. in ambito di "Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti", ad opera della modifica dall'art. 1, comma 29, L. 26 novembre 2021, n. 206, con decorrenza dal 24 dicembre 2021 ed applicazione ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge (22 giugno 2022): "Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede";
• la seconda è contenuta al c. XXXII dell'art. 1 della l. n. 206, il quale modifica (direttamente, anche in questo caso, senza bisogno di strumenti attuativi) l'art. 543 c.p.c., in ordine alla notifica da parte del creditore pignorante dell'avviso al debitore esecutato e al terzo pignorato dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi. Più in dettaglio, si è previsto che all'art. 543 c.p.c., dopo il quarto comma, ne vengano aggiunti due ulteriori.
Per l'effetto:
• "Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
• Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".