Penale

Il Pm può ordinare lo sgombero di un edificio sottoposto a sequestro preventivo

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di Giuseppe Amato

Il pubblico ministero è titolare del potere di ordinare lo sgombero di un edificio sottoposto a sequestro preventivo, laddove esso costituisca un'ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 21945 del 25 maggio 2016.

Sequestro preventivo - In questa prospettiva, peraltro, nel caso di sequestro preventivo disposto esclusivamente ai sensi del comma 2 dell'articolo 321 del Cpp, cioè a fini della futura confisca, lo sgombero non è indispensabile, essendo sufficiente a garantire la fruttuosa attuazione della misura ablativa la trascrizione del provvedimento impositivo del vincolo (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Gip aveva revocato l'ordine di sgombero impartito dal pubblico ministero in occasione dell'esecuzione del sequestro di un immobile oggetto di lottizzazione abusiva motivato con il rilievo che il sequestro era stato disposto al solo fine di garantire la fruttuosità della eventuale confisca, senza invece alcun riferimento anche al pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato, con la conseguente non indispensabilità dello sgombero disposto dal pubblico ministero, non essendovi pericolo concreto di dispersione o deterioramento dei beni).

Il potere del Pm - Il pubblico ministero è pacificamente titolare del potere di ordinare lo sgombero di un edificio sottoposto a sequestro preventivo, laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero. Avverso tale provvedimento può attivarsi la procedura dell'incidente di esecuzione, nella quale non possono però contestarsi le ragioni stesse del sequestro (sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora), in quanto in tal modo verrebbe posta non già una questione relativa al controllo delle modalità di attuazione del sequestro, propria della fase esecutiva, ma invece verrebbe sollevato un problema di rivalutazione della sussistenza dei presupposti di legittimità della misura di coercizione reale, che esula dalla sfera dell'esecuzione e per la cui risoluzione l'ordinamento appresta altri specifici rimedi; in sede esecutiva, piuttosto, è possibile solo censurare il provvedimento con cui il pubblico ministero ha dato esecuzione al sequestro preventivo, o deducendo l'inesistenza del titolo ovvero contestando le modalità dell'esecuzione, con particolare riguardo al profilo della loro indispensabilità ai fini dell'attuazione (sezione III, 13 dicembre 2006, Tortora e altro; nonché, sezione III, 9 ottobre 2013, Pm in proc. Speranza).

Proprio in relazione al profilo dell'indispensabilità, risulta evidente la diversità della situazione a seconda che il sequestro preventivo sia stato disposto ai sensi del comma 1 ovvero del comma 2 dell'articolo 321 del Cpp: nel primo caso, lo sgombero è di regola indispensabile proprio per impedire la protrazione della commissione del reato (ciò che, per esempio, in caso di reati edilizi, può verificarsi per evitare l'ulteriore utilizzo a fini abitativi dell'immobile abusivo; mentre, in caso di occupazione abusiva, può verificarsi proprio per far cessare la condizione di illegittimità); nel secondo caso, invece, di regola, per la fruttuosità della confisca è sufficiente la trascrizione del vincolo ex articolo 104 delle disposizioni di attuazione del Cpp.

Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 25 maggio 2016 n. 21945

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