Amministrativo

Il porto d'armi deve essere revocato se c'è una denuncia per molestie sessuali

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di Andrea Alberto Moramarco

La denuncia per molestie sessuali nei confronti di un soggetto cui era stato rilasciato un porto d'armi determina la revoca della licenza anche se il relativo procedimento penale viene archiviato per mancanza di querela. Questo è quanto emerso nella sentenza n. 635 del 2015 del Tar di Firenze che ha rigettato il ricorso presentato da un uomo cui era stato revocato il porto d'armi da caccia.

La vicenda - In seguito alla denuncia per molestie sessuali nei confronti di una vicina di casa minorenne, la Questura aveva tolto la licenza al cacciatore ritenendo mutato il quadro originario degli interessi in gioco che aveva portato ad una valutazione coincidente con l'interesse pubblico tra l'espansione della sfera di libertà dell'individuo e il bene della sicurezza collettiva.

L'Amministrazione aveva dunque valutato tale episodio pericoloso sotto il profilo dell'ordine pubblico e della convivenza della collettività.

Il cacciatore si rivolgeva all'autorità giudiziaria ritenendo assolutamente arbitrario il provvedimento di revoca della sua licenza, in quanto la vicenda si era risolta con un nulla di fatto, data l'archiviazione per mancanza di querela.

La decisione del Tar - Per i giudici, però, l'esito della vicenda penale non ha ripercussioni sulla valutazione in ordine alle condizioni per il rilascio (o mantenimento) del porto d'armi. E infatti, ai fini del rilascio del porto d'armi, l'Amministrazione deve «perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell'ordine pubblico» e gode di «ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi».

Tale valutazione, poi, positiva o negativa, si fonda su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto liberamente apprezzabili dalla Questura. Ed è proprio il fatto in sé considerato cristallizzato nella denuncia «evidenzia un comportamento sicuramente incompatibile con quella valutazione prognostica in ordine al corretto uso delle armi che è alla base dell'istituto autorizzatorio».

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Firenze - Sezione II – Sentenza 20 aprile 2015 n. 635

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