Civile

Il proprietario di una vecchia auto multata deve dimostrare l'opposizione al verbale di contestazione

Eccezione al principio quando la cartella sia il primo atto con il quale il soggetto venga a conoscenza della multa ricevuta

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di Giampaolo Piagnerelli

Il soggetto non più proprietario da diversi anni del veicolo contravvenzionato deve dimostrare di avere eseguito l'opposizione al verbale di contestazione, senza il quale il verbale stesso diventa inoppugnabile. Questo in estrema sintesi il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 9059/21.

Il tribunale, ha rilevato che l'unica questione devoluta in appello era quella relativa alla illegittimità del verbale di contestazione. Quest'ultimo, tuttavia, non poteva essere contestato da un soggetto ormai privo di legittimazione passiva non avendo riportato in giudizio altre questioni non esaminate o ritenute assorbite dal giudice di primo grado.

La Cassazione - in piena sintonia con i giudici di merito - precisa che solo nel caso in cui manchi la notifica della sanzione e che, quindi la cartella di pagamento costituisca il primo atto con il quale si è venuti a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di accertamento della violazione, l'opposizione alla cartella assume valenza "recuperatoria" (della multa mai arrivata).

Infine i Supremi giudici hanno"bacchettato"i giudici del tribunale in quanto questi ultimi hanno proceduto a liquidare le spese del doppio grado sulla base del secondo scaglione fino a 5200 euro anziché al primo scaglione fino a 1000 euro, e inoltre, hanno fatto riferimento ai valori previsti per le controversie dinanzi al tribunale anche per le spese del primo grado, svoltosi davanti al giudice di pace.

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