Civile

Il ravvedimento operoso è incompatibile con l'istanza di rimborso della sanzione versata

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contenzioso tributario - Ravvedimento operoso - Iva - Sanzioni - Nessun rimborso per la sanzione versata
A seguito del ravvedimento operoso, col quale il contribuente riconosce un proprio debito nei confronti del Fisco, non è ammesso alcuno sconto sul fronte delle sanzioni. A maggior ragione se il cittadino pretenda di sanare le 'multe' dopo il ricevimento del processo verbale di constatazione e non su base spontanea.
Il ravvedimento operoso è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata, ponendosi, una siffatta istanza, in palese contraddizione con la scelta effettuata dal contribuente.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 14 novembre 2018 n. 29299

Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - In genere cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Omesso versamento di acconti e saldi delle imposte dovute - Applicabilità della continuazione - Esclusione - Fondamento
Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.
•Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 20 gennaio 2017 n. 1540

Tributi erariali diretti - In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposte di fabbricazione - Gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) accise sul gas metano - Termine per il pagamento - Art. 28, comma 6, della l. n. 388 del 2000 - Applicabilità - Conseguenze
In tema di accise sul gas metano disciplinate dal d.lgs. n.504 del 1995 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), in assenza di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disponga diversamente, la scadenza del termine per il versamento dell'accisa - per il quale è prevista, in generale, la data del 31 dicembre - ne impone la effettuazione entro il 27 dicembre dello stesso mese, in applicazione dell'art. 28, comma 6, della l. n. 388 del 2000.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 27 febbraio 2017 n. 4960

Imposte doganali - Ritardato pagamento - Sconta la sanzione
Il ritardato pagamento del tributo dovuto non costituisce violazione meramente formale così da escludere la punibilità bensì violazione sostanziale sanzionabile perché incide sull'aspetto temporale del versamento pregiudicando gli interessi erariali.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 27 febbraio 2017 n. 4960

Tributi erariali diretti – Accertamento delle imposte sui redditi (Tributi posteriori alla riforma del 1972) – Accertamenti e controlli – In genere - Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate - Invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo - Ambito applicativo - Omessi o tardivi versamenti - Necessità - Esclusione
In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 6 luglio 2016 n. 13759

Tributi (In generale) – Repressione delle violazione delle leggi finanziarie – Sanzioni civili e amministrative – In genere - Ravvedimento operoso - Rimborso di quanto versato dal contribuente per carenza del presupposto sanzionatorio - Esclusione - Fondamento
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del d.lgs n. 472 del 1997, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione, rappresenta una scelta del contribuente per il pagamento della sanzione in misura ridotta, sicché non può essere invocato per ottenere il rimborso di quanto corrisposto, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 o ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000, poiché tali disposizioni si applicano esclusivamente nel caso di sanzioni imposte dalla Amministrazione.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 30 marzo 2016 n. 6108

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