Il rifiuto di discutere in mediazione costa la sanzione pecuniaria già alla prima udienza
Il Tribunale di Perugia condanna una compagnia assicurativa senza attendere la pronuncia della sentenza definitiva
La parte convenuta che non si è resa disponibile a discutere la causa all’incontro di mediazione deve essere condannata alla sanzione pecuniaria in favore dell’Erario, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. Sono le conclusioni cui perviene il Tribunale di Perugia (estensore Paini) che, con un’ordinanza resa il 4 maggio 2021 all’esito dell’udienza di rinvio svoltasi con la modalità della trattazione scritta, ha condannato alla sanzione pecuniaria una compagnia assicurativa che aveva rifiutato la discussione in sede di mediazione.
Nel caso esaminato, il giudice aveva rinviato le parti in mediazione perché la causa verteva appunto su un contratto assicurativo e, quindi, su una materia assoggettata alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Con ordinanza del 1° dicembre 2020, il giudice aveva concesso termine per l’avvio della procedura conciliativa fissando l’udienza di rinvio per il 4 maggio 2021.
All’esito dell’udienza il giudice rilevava dalla lettura del verbale di mediazione che il procedimento si era concluso negativamente e che la parte convenuta, vale a dire la compagnia assicurativa, come si legge nel provvedimento, non si era «resa disponibile a discutere la causa in sede di mediazione, avendo rifiutato di dare inizio alla discussione».
Alla luce di questo rilievo, il Tribunale «tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione in questione e considerato che il contegno di parte convenuta rappresenta, di fatto, una mancata partecipazione alla mediazione, avendo impedito il realizzarsi delle finalità per le quali è stato introdotto l’istituto in esame» ha condannato la compagnia assicurativa (senza attendere la pronuncia della sentenza definitiva) alla sanzione prevista dall’articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 28/2010. Ferma restando anche «la valutabilità della condotta della parte convenuta anche ai sensi degli articoli 116 e 96 del Codice di procedura civile».
Secondo l’interpretazione contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Perugia, la condotta di preconcetto rifiuto alla discussione tenuta in mediazione dalla parte invitata e che, quindi, siede al tavolo dell’incontro mediativo senza consentire alcuna interlocuzione utile con la parte istante deve essere ritenuta come sostanzialmente elusiva del precetto normativo che sanziona la “mancata partecipazione senza giustificato motivo”.
L’orientamento assunto dal Tribunale appare in linea con quello della giurisprudenza di merito sull’effettività della mediazione, che diverge però da quanto espresso dalla Cassazione nell’obiter dictum contenuto nella sentenza 8473/2019 (sul punto, Tribunale di Firenze, 8 maggio 2019).
Inoltre, l’ordinanza si conforma alla tesi secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria può essere disposta anche alla prima udienza (quando il motivo sia esplicitato già nella comparsa di risposta o alla prima udienza e sia valutato ingiustificato o se non venga addotta alcuna ragione per l’assenza in mediazione) o all’udienza di rinvio o ancora al termine della fase istruttoria (quando il motivo sia allegato e si intenda provarlo) o, infine, nella fase decisoria quando la motivazione dedotta sia, ad esempio, la temerarietà della lite (Tribunale di Firenze, 3 giugno 2015; Tribunale di Palermo, 29 luglio 2015).