Civile

Il riscatto agrario non spetta al nudo proprietario del fondo confinante

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di Andrea Alberto Moramarco

In caso di vendita di un fondo rustico, il nudo proprietario del fondo confinante non può esercitare il diritto di prelazione agraria e il conseguente diritto di riscatto. Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza 6904/2015 che, interpretando restrittivamente l'articolo 7 comma 2 n. 2 della legge 817/1971, ha così risolto una questione di assoluta novità nella giurisprudenza di legittimità.

La vicenda - La controversia era nata dopo la stipulazione di un contratto di compravendita avente ad oggetto un fondo rustico. Un coltivatore diretto, nudo proprietario, di un fondo a questo confinante si era rivolto al tribunale chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario. Il fondo era stato infatti venduto senza che al coltivatore fosse stata data la possibilità di esercitare il suo diritto di prelazione.
Gli acquirenti del fondo convenuti in giudizio si opponevano a tale richiesta e ritenevano che al coltivatore del fondo contiguo non spettasse la prelazione, con il conseguente riscatto, in quanto egli era solo nudo proprietario del fondo. I giudici di merito sia in primo che in secondo grado ritenevano però irrilevante questo aspetto della vicenda in quanto «per il legislatore non vi è differenza tra la nuda e la piena proprietà».

Il ragionamento della Corte - La Cassazione la pensa però diversamente: ai fini dell'esercizio della prelazione e del riscatto agrario c'è differenza tra proprietario e nudo proprietario. I giudici, sottolineando l'assoluta novità della questione, si ricollegano ai precedenti interventi giurisprudenziali sul tema per i quali le norme che disciplinano tali istituti sono norme di stretta interpretazione che non consentono estensioni al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge. E ciò perché le ipotesi di prelazione legale rappresentano una limitazione al diritto di proprietà di cui all'articolo 42 della Costituzione.
Ciò posto, l'articolo 7 comma 2 n. 2 della legge 817/1971 prevede che la prelazione possa essere esercitata da «coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti». Per i giudici la disposizione detta chiaramente la condizione per l'esercizio della prelazione, ovvero l'essere proprietario coltivatore diretto. Non è sufficiente essere nudo proprietario in quanto questi non ha poteri di godimento e potrebbe anche mai diventare pieno proprietario.

Corte di Cassazione - Sezione III civile - Sentenza 7 aprile 2015 n. 6904

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