Il CommentoFamiglia

Il si della Camera al reato universale di maternità surrogata

La proposta interviene sulla fattispecie penale prevista dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 euro a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità»

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di Valeria Cianciolo*

Dopo il via libera in Commissione Giustizia, il testo del ddl n. 887 (assorbente la proposta di legge Carfagna n. 2599, presentata alla Camera dei Deputati il 22 luglio 2020, e la proposta di legge Meloni n. 306, presentata alla Camera dei deputati il 23 maggio 2018) avente ad oggetto la modifica dell'art. 12 della L. 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, è approdato in Aula lo scorso 19 giugno, per la discussione generale ed è stato approvato dalla Camera il 26 luglio 2023.

Il testo ora passa a Palazzo Madama.

La proposta interviene sulla fattispecie penale prevista dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 euro a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».Il testo approvato dalla Camera e che viene ad integrare il periodo è il seguente:"Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se i fatti di cui al periodo precedente sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana ».

Qualche riflessione…che vale per quel che vale. La scelta di considerare reato universale la maternità surrogata non dipende da vincoli sovranazionali: la Corte EDU con la nota sentenza Menesson (Corte EDU, 26 giugno 2014, Menneson c. Francia, punto 79 motivazione), ha rimesso alla discrezionalità dei singoli Stati membri la scelta del se e come operare sulla materia, trattandosi di opzioni che implicano valutazioni etiche di cui solo il singolo Paese può valutare la portata.

Le Sezioni Unite (Cass. Sez. un. civ., 6 novembre 2018, n. 12193 e Cass., Sez. un. civ., 31 marzo 2021, n. 9006) hanno vietato la maternità surrogata, dimostrando di sposare, al fine di evitare forme di sfruttamento, una linea protezionistica a tutela della dignità della persona.

Fino ad oggi, la giurisprudenza ogni qual volta si profilava una fattispecie penale, invocava la sussistenza del delitto di alterazione di stato (art. 567, comma 2 c.p.) da accertarsi in relazione alle dichiarazioni rese dinanzi alle autorità pubbliche straniere dello Stato nel quale la nascita era avvenuta oppure le false dichiarazioni rese alle autorità consolari o diplomatiche, alle quali va chiesta la trasmissione in Italia dell'atto di nascita, ovvero dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza dei genitori in sede di richiesta di trascrizione dell'atto di nascita redatto all'estero (art. 495 c.p.).

Fermo restando che in questa sede non si vuole sollevare alcuna critica sull'ampiezza del reato né sul trattamento sanzionatorio, la proposta di legge approvata solleva qualche riflessione dal punto di vista giuridico.

Innanzitutto, secondo la migliore dottrina il fatto per essere perseguibile, necessiterebbe della c.d. doppia incriminazione, ossia, il fatto deve costituire reato anche nell'ordinamento dove è stato commesso il fatto. L'applicazione della legge penale italiana a fatti che secondo la lex loci non costituiscono reato, imporrebbe ai giudici dello Stato richiesto di consegnare un soggetto per un fatto che non è considerato reato dal proprio ordinamento.

In secondo luogo, se il fatto è commesso interamente all'estero (accade sempre così), si ricade nell'ambito dell'art. 9 cod. pen. che, per i delitti puniti con pena inferiore nel minimo a tre anni (come appunto, il reato previsto dall'art. 12 della Legge 40), condiziona la punibilità del cittadino italiano alla sua presenza nel territorio dello Stato e alla richiesta del Ministro della Giustizia.

E poi certamente possibile ipotizzare una deroga all'art. 9 cod. pen. Questo succede quando ci sono dei valori che sono stati violati e vanno tutelati a livello internazionale implicando la violazione di diritti riconosciuti come fondamentali da tutti i Paesi, come il genocidio oppure gli atti di terrorismo. Ma per il reato di maternità surrogata non ci sarebbe il presupposto. La sanzione imposta è una sanzione di poco conto: la reclusione da tre mesi a due anni ed una sanzione pecuniaria (certamente molto elevata) che va da euro seicentomila a euro un milione. Insomma, un reato dove possiamo anche applicare al reo la misura della sospensione condizionale e della messa alla prova. E non è universalmente considerato reato come il genocidio. Lo si chiama reato universale in Italia, sbagliando. Universale per chi?

Per chiudere il cerchio. Rimarrebbe per strada la tutela del bambino nato che verrebbe sottratto ai genitori, volati in California per acchiappare la cicogna in vitro.Si chiama bilanciamento di interessi.

La maternità surrogata potrà essere eticamente discutibile e non tutti potranno essere d'accordo.

Ma a questo punto, se ci si eleva a censori della morale, non dobbiamo neppure invitare in Italia Elon Musk in Italia e stringergli la mano visto che anche lui ha fatto ricorso alla maternità surrogata per la nascita del suo ottavo figlio.

Quando si impone una scelta etica al diritto, la questione si complica.

Giusto considerare l'art. 12 della Legge 40 come avanposto a tutela della dignità della persona, ma lasciando le cose come stanno e regolando adeguatamente la trascrizione degli atti di nascita formati all'estero, secondo le indicazioni date dalla Cassazione.

*di Valeria Cianciolo