Civile

Il sublocatore dell’auto concessa a terzi per più di 30 giorni deve comunicarne i dati

La comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri consente l’aggiornamento della carta di circolazione con i dati dell’utilizzatore finale e non rileva che l’auto sia stata sublocata da subito

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di Paola Rossi

Il locatario del veicolo per un tempo superiore a 30 giorni - e non l’intestatario/locatore - è il soggetto tenuto all’obbligo informativo presso la pubblica amministrazione che gli impone di trasmettere, per l’annotazione sulla carta di circolazione, tutti i dati identificativi dell’utilizzatore finale, quando provveda a sublocare il mezzo stradale sempre per un periodo superiore a trenta giorni. E tale obbligo sussiste anche quando la sublocazione sia stata immediatamente conclusa senza che il locatario sia mai entrato nel possesso materiale del veicolo. Ma il sublocatore - per effetto del contratto di locazione orginario - ha comunque ottenuto la piena disponibilità del mezzo e per tale ragione sarà lui il soggetto obbligato a fornre i dati dell’utilizzatore finale al Dipartimento dei trasporti consentendo l’aggiornamento dell’archivio nazionale degli autoveicoli e dell’anagrafe dei conducenti. Ciò che rende possibile la corretta e celere individuazione dei trasgressori delle norme della circolazione stradale anche al fine della decurtazione dei punti della patente.

La Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 20129/2024 - - ha fornito la corretta interpretazione sul perimetro degli obbligati, tenuti alle comunicazioni previste dal comma 4 bis dell’articolo 94 del Codice della strada.

Il ricorso rigettato
La società ricorrente che aveva preso in locazione dall’intestatario il veicolo riteneva che avendo direttamente sublocato lo stesso, a un utilizzatore finale terzo, non poteva essere obbligata a dover comunicare i dati del sublocatario e che l’obbligo, proprio in quanto non era mai stata in possesso del veicolo, doveva ritenersi permanere ancora a carico dell’intestatatrio.

L’interpretazione fornita
Al contrario , la Cassazione afferma la correttezza del ragionamento del giudice di merito, dove ha ritenuto sussistente l’obbligo di comunicazione in tutti i casi di “disponibilità del mezzo per un periodo superiore a trenta giorni in favore di un soggetto diverso dall’intestatario” ed escluso qualsiasi rilevanza alla perdita della materiale disponibilità dello stesso per effetto della sublocazione a terzi.

E sulla vicenda i giudici di legittimità, avendo riscontrato oscillazioni della giurisprudenza in materia ha ritenuto di dover dettare il seguente principio di diritto; “In materia di circolazione stradale, l’obbligo, gravante sull’avente causa ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s., di dichiarare al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, gli atti che comportino la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni sussiste anche quando questi, avendo preso in locazione il mezzo per un periodo superiore a trenta giorni, provveda fin da subito a sublocarlo a terzi, atteso che una tale attività costituisce in sé espressione dell’acquisita disponibilità del veicolo in luogo dell’intestatario della carta, idonea a far insorgere la necessità di provvedere all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, onde consentire l’agevole individuazione dei soggetti responsabili di infrazioni al codice della strada e l’irrogazione ad essi delle relative sanzioni, specie con riferimento alla decurtazione dei punti della patente ai sensi dell’art. 126-bis c.d.s., in ossequio alla ratio sottesa alla suddetta disposizione”.

In conclusione rispetto all’obbligo informativo va detto che tutti i rapporti da cui derivi una variazione della messa a disposizione del mezzo a conducente diverso dall’intestatario della carta di circolazione obbliga all’aggiornamento del documento in conseguenza della disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni. Quindi in caso di sublocazione che superi tale periodo temporale, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario, è il suo avente causa che è tenuto a comunicare i dati dell’utilizzatore finale al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e sistemi informativi e statistici al fine della loro annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione negli specifici archivi nazionali.

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