Amministrativo

Il Tar contro le “bocciature” a sorpresa: genitori da informare

Accogliendo il ricorso della madre di una ragazza che aveva accumulato diverse assenze dopo essere rimasta incinta, il Tar (n. 965/2024) sottolinea la mancata attivazione di corsi di recupero e la carente comunicazione da parte della scuola

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di Francesco Machina Grifeo

“Trasparenza” e “correttezza” devono improntare i rapporti tra la scuola e i genitori. Con una interessante sentenza, il Tar Puglia (n. 965/2024) ha accolto il ricorso del papà e della mamma di una ragazza non ammessa al penultimo anno di liceo a causa delle troppe assenze e di alcune insufficienze.

Per il Tribunale: il “mancato preavviso in ordine all’esito infausto dell’anno scolastico”, la mancata attivazione dei corsi di recupero, alcuni errori procedurali insieme all’incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico e il giudizio espresso nello scrutinio finale hanno determinato, complessivamente, l’illegittimità della bocciatura. Riguardo al numero di assenze poi, la scuola non ha tenuto conto dei motivi di salute, adeguatamente certificati dai genitori, ed in particolare del fatto che la ragazza era rimasta incinta ed era affetta da una “iperemesi gravidica”, che le aveva imposto l’astensione dalle attività ginnico-sportive e alcuni giorni di riposo.

La madre, si legge nella decisione, ha sempre aggiornato i docenti sullo stato di salute della figlia minore, “anche con riferimento all’insorta gravidanza”, ricevendone “rassicurazioni e attestati di solidarietà”. Inoltre, ha “documentato e giustificato le assenze” ed infatti la figlia “previa esibizione di certificato medico” è sempre tornata a frequentare le lezioni.

Ancora, nell’ultimo incontro scuola-famiglia del 2 aprile 2024, i genitori hanno avuto riscontro del “discreto rendimento scolastico della loro figlia”, peraltro confermato dalle valutazioni intermedie del pentamestre (“ciò nonostante le assenze già effettuate”). Mentre “nessun docente ha avanzato ai genitori perplessità sulla possibilità che la minore potesse non superare l’anno scolastico”. “È, dunque, mancato - scrive il Tar - un adeguato preavviso sull’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva”.

Non solo, la scuola si è limitata ad informare dell’andamento negativo del rendimento scolastico dell’allieva mediante il registro elettronico. Si tratta di una comunicazione “difettosa” che indice nella valutazione della “correttezza e trasparenza del rapporto della scuola con i genitori”.

Interessanti poi anche le altre notazioni del Tar che più volte richiama, ai fini di una corretta valutazione del rendimento, la media complessiva dell’anno e non soltanto dell’ultimo periodo, in cui l’alunna si era dovuta assentare per motivi di salute. “Dai voti rilevabili dal giudizio in ben tre delle materie che successivamente hanno determinato la mancata ammissione all’anno successivo, emerge che l’allieva ha riportato una media complessiva superiore alla sufficienza e, in ogni caso, la lieve insufficienza in filosofia è stata incongruamente arrotondata per difetto”. Mentre il giudizio contenuto nello scrutinio, in particolare nelle materie di storia, filosofia, fisica e storia della danza, “è dipeso dal rendimento rilevato nell’ultimo mese di scuola, sicché la bocciatura dell’allieva è stata valutata non in relazione all’intero anno, ma in base a quanto avvenuto e rilevato nel mese di maggio 2024”. Tale giudizio è da ritenersi “incongruo e illegittimo”.

I docenti poi “non hanno tenuto in considerazione lo stato di salute e la gravidanza affrontata dalla minore” e il fatto che le assenze “sono dipese da quelle particolari condizioni”. Se, poi, la normativa di legge (Dpr n. 122 del 2009) applicabile alla fattispecie – prosegue la decisione -, richiede, ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza da parte dell’allievo di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, è altrettanto vero che il decreto prevede deroghe, in caso di assenze documentate e continuative, in situazioni motivate e straordinarie.

Dunque, considerato che l’allieva non è potuta essere presente a scuola nell’ultimo periodo per motivi di salute, “la mancata esecuzione degli ultimi test non è dipesa da una libera scelta, ma è stata determinata dalla necessità di prendersi cura della propria salute”. Senza considerare che interrogazioni e verifiche programmate per l’ultima settimana di scuola “sono state comunicate alla ricorrente genitrice soltanto con una mail pervenuta in giornata festiva (domenica 2 giugno 2024)”.

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