Il Tribunale liquida il commissario giudiziale anche se il concordato è inammissibile
Malgrado la formale decadenza il Tribunale competente mantiene il potere di liquidare il commissario ad attività concluse
La dichiarazione di inammissibilità del concordato, non impedisce al Tribunale, malgrado la sua formale decadenza, di liquidare il compenso al commissario giudiziale. La Corte di cassazione, con la sentenza 15789, chiarisce che in seguito alla chiusura, per qualunque causa, della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso mantiene il potere di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al commissario giudiziale, «una volta che tutte le sue attività si siano concluse». Partendo da questo principio, che si pone in contrasto con alcuni precedenti (tra questi Cassazione 16269/2016) la Corte di legittimità accoglie il ricorso del commissario al quale il Tribunale aveva negato il diritto al pagamento partendo dal presupposto - sbagliato - che l’inammissibilità della proposta di concordato, avesse fatto venire meno il suo potere liquidatorio, in virtù della decadenza degli organi di procedura.
Di diverso avviso la Suprema corte, che esclude che il compito di liquidare vada lasciato ad un giudice estraneo alla procedura, quello delegato alla formazione del passivo o all’ordinario, a seconda che sia stato dichiarato o meno il fallimento. Giudici che, tra l’altro, non hanno seguito direttamente il procedimento e l’attività del commissario giudiziale. L’ultrattività c’è dunque non solo in caso di concordato omologato con successiva esecuzione ma, in linea generale «per tutte le ipotesi in cui non si sia provveduto prima dell’esaurirsi della procedura, per qualsiasi causa (mancata omologa, dichiarata inammissibilità, revoca dell’ammissione), alla liquidazione del compenso». In più, sottolinea la Suprema corte, è il caso di ricordare che nel concordato preventivo, a differenza del fallimento, non esiste una norma analoga all’articolo 117 della legge fallimentare che consente di liquidare i compensi prima della chiusura della procedura.