Comunitario e Internazionale

Il Tribunale Ue: possibile ridurre l’importo della pensione

Respinto il ricorso presentato da un italiano ex parlamentare europeo

di Matteo Prioschi

Il ricalcolo della pensione dei parlamentari italiani con l’applicazione del metodo contributivo non viola il principio di proporzionalità rispetto all’obiettivo che tale operazione vuole raggiungere e quindi è lecita. Così si è espresso il Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione europea in un ricorso (T-695/19) presentato da un italiano ex parlamentare europeo contro il Parlamento dell’Ue.

Il contenzioso è stato promosso nei confronti dell’istituzione europea perché l’ex parlamentare era titolare di una pensione “provvisoria di cessata attività” che può essere erogata dal Parlamento Ue. Tale trattamento, però, deve essere di importo uguale a quello previsto per i membri della Camera bassa del Parlamento dello Stato che rappresentano, quindi, nel caso specifico, della Camera dei deputati italiana. Quest’ultima, nel 2019 ha rimodulato gli assegni vitalizi riducendone l’importo e, di conseguenza, il Parlamento Ue ha aggiornato il valore della pensione erogata al ricorrente.

Secondo il Tribunale, il Parlamento Ue non avrebbe potuto esimersi dall’adeguare l’importo al nuovo valore, nel rispetto della «regola di pensione identica». Inoltre, in via generale, viene ricordato che la possibilità di una revisione dell’importo delle pensioni «è già stata ammessa dalla giurisprudenza nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione» secondo cui una cosa è la determinazione del diritto a pensione e un’altra è il pagamento delle prestazioni che ne derivano.

Quanto alla scelta di ridurre la pensione, non viene riscontrata una violazione del principio di proporzionalità in base al quale gli strumenti devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla normativa e non devono andare oltre. La deliberazione della Camera dei deputati di rideterminare l’importo delle pensioni, secondo il Tribunale, ha lo scopo di «razionalizzare le spese pubbliche in un contesto di rigore di bilancio» ed è già stato stabilito che un obiettivo di questo tipo è di interesse generale e giustifica una riduzione dei diritti fondamentali. Inoltre, agli Stati membri è concesso un ampio margine di valutazione quando si tratta di misure di austerità per far fronte a una grave crisi economica e il parlamentare ricorrente non ha dimostrato che la decisione di ridurre le pensioni non fosse necessaria e non ha indicato soluzioni alternative.

Il Tribunale ritiene che la gravità delle conseguenze della riduzione della pensione non comporta svantaggi sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti, a fronte, nel caso specifico, dell’importo conseguente e della durata del mandato al Parlamento Ue.

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