Amministrativo

Illeciti amministrativi regolarizzabili prima dell’esecuzione delle sanzioni

Bocciate alcune norme venete ma si aprono spazia alla definizione

di Guglielmo Saporito

Nuovi spazi per la definizione delle violazioni amministrative, con generale possibilità di sanatoria prima che la sanzione sia eseguita: è il principio espresso dalla Corte costituzionale ( sentenza n 5). Cadono sotto la scure della Corte alcune norme della regione Veneto sulle sanzioni di competenza della Regione (ad esempio, in tema di Covid, ambiente, commercio), ma i giudici prendono atto dell’esistenza di un’ampia fascia di elasticità che, prima dell’ esecuzione delle sanzioni, consente ai soggetti responsabili di regolarizzare la loro posizione.

In questo modo, la Corte dà un forte impulso alla possibilità, in generale, di concedere agli autori di violazioni amministrative di pentirsi, evitando la sanzione. L’argomento completa un circuito che inizia con la contestazione (legge 241/1990) e con l’obbligo di preavvisare della possibilità di incorrere in sanzioni: una volta avvisato il responsabile del rischio, la Regione Veneto aveva previsto che il responsabile potesse regolarizzare la posizione rimuovendo gli effetti della violazione. Se, nonostante il preavviso di sanzione e la possibilità di regolarizzare, il responsabile perseverava, sopravveniva la sanzione amministrativa. Questa procedura è stata ritenuta in parte legittima, consentendo la rimozione degli effetti di un illecito senza conseguenze sanzionatorie per il suo autore, anche se l’illecito è stato scoperto dagli organi preposti. Da un lato, è vero che la possibilità di estinguere l’illecito, azzera l’efficacia deterrente della sanzione collegata all’ illecito (perché il responsabile che non viene scoperto, può sperare nell’immunità), ma dall’altro è di interesse generale l’eliminazione comunque del comportamento illecito, anche prima e senza una sanzione.

Ciò del resto già avviene per alcuni reati tributari, che si estinguono se prima dell’ apertura del dibattimento i debiti fiscali (con interessi sanzioni) siano integralmente saldati (articolo 13 Dlgs 74 / 2000); e in materia di previdenza (articolo 13 Dlgs 124 / 2004), di sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 301 Dlgs 81 / 2008) e in materia edilizia, quando è possibile un accertamento di conformità pagando un contributo di costruzione maggiorato. In termini più semplici, la Corte esprime consenso per un generale obbligo di “avvertire” il privato circa la necessità di conformarsi al precetto, concedendogli un termine per adeguarsi, prima che inizi un vero procedimento sanzionatorio.

Viene quindi previsto un “ultimo avviso”, che evita di fatto la sanzione e, se l’utente persevera, rende il responsabile dell’abuso sicuramente cosciente delle conseguenze della violazione. Applicando questo principio, si dà un forte impulso all’ eliminazione preventiva del contenzioso, poiché le amministrazioni irrogano le sanzioni solo dinanzi a una consapevole volontà del soggetto sanzionato.

I giudici costituzionali condividono quindi il meccanismo di preavviso di sanzione, e annullano la legge del Veneto solo perché non prevede una procedura standard per chi sia stato sorpreso a violare la legge: non è possibile infatti decidere volta per volta, con provvedimenti regionali, se e quando consentire l’adeguamento del privato. Ma se la Regione, con una legge successiva, adotterà criteri uniformi, la Corte lascia intravedere un giudizio di piena compatibilità.

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