Civile

Improcedibile l'appello se con la costituzione telematica non c'è deposito del file o copia analogica della notifica

Il comportamento sanante del convenuto non può riguardare il vizio radicale della mancata prova della data di notificazione

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di Paola Rossi

Non è sanabile il mancato deposito della documentazione che provi l'avvenuta notificazione alla controparte dell'atto di impugnazione da cui evincere tanto la data della spedizione/accettazione quanto quella dell'avvenuta ricezione. E la costituzione della parte appellata, che non rilevi il difetto di prova della notifica, non serve a sanare la nullità che di fatto impedisce al giudice la verifica del rispetto dei termini per l'introduzione del giudizio di appello e la corretta costituzione del rapporto processuale.

La Cassazione civile, con la sentenza n. 9269/2023, ha affermato l'improcedibilità dell'appello se con la costituzione, avvenuta in forma telematica, non risultino depositati depositati almeno i files in formato .pdf della notifica effettuata via Pec o la copia analogica della stessa.
A nulla rileva che, come nel caso concreto, siano successivamente depositati i duplicati dei files informatici. Infatti, è tardivo il deposito di atti dimostrativi dell'avvenuta notificazione effettuato dopo la conclusione dell'udienza di prima trattazione. Quando la causa giunge alla fase della decisione.

Sempre nella vicenda risolta dalla sentenza di legittimità emerge come, al fine di veder sanata la nullità che rende improcedibile l'appello, non poteva valere il deposito da parte dell'appellato dell'atto di costituzione in giudizio unitamente al file della relata di notifica in formato .pdf e non .xml. Comunque sia da nessuno degli atti depositati dalle due contrapposte parti processuali all'atto della loro costituzione si evinceva il dato indefettibile della data di accettazione e di ricezione della notifica telematica, visto che tale dato è presupposto della procedibilità del giudizio di appello.
Non basta quindi il mancato rilievo di controparte poiché l'incertezza sui tempi di notificazione non consente al giudice di verificare la tempestività dell'appello proposto. Sanabile è invece il vizio di forma dell'atto di costituzione attraverso il comportamento concludente della controparte che non rilevi il difetto formale. Diverso dalla questione del rispetto dei termini che non possono che essere certi e rilevabili dal giudice.

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