Improcedibile il giudizio se non c'è perfetta corrispondenza tra istanza di mediazione e successiva domanda giudiziale
Corrispondenza tra contenuto dell'istanza di mediazione e successivo oggetto della domanda giudiziale, due recenti pronunce in tema di telecomunicazioni e impugnazione delle delibere condominiali
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria –Telecomunicazioni – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Perfetta corrispondenza tra contenuto dell'istanza e successivo oggetto della domanda giudiziale – Necessità – Inosservanza – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio
Nel settore delle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione, proprio per la sua finalità – che è quella di consentire alle parti di raggiungere in via stragiudiziale un accordo che eviti un contenzioso giudiziario – presuppone la piena conoscenza in capo all'altra parte sia dell'oggetto della pretesa della parte che assume l'iniziativa che delle ragioni di fatto alla stessa sottese, piena conoscenza che deve essere assicurata dall'invio di una comunicazione scritta contenente l'indicazione della pretesa ("petitum") e la specificazione, anche se sommaria e sintetica, delle ragioni che la giustificano ("causa petendi").
Inoltre, proprio per assicurare la fruttuosità del tentativo di conciliazione, deve esservi perfetta corrispondenza fra la domanda giudiziale proposta in seguito all'esito negativo del tentativo di conciliazione e la domanda inizialmente avanzata, che ha formato oggetto non soltanto della convocazione, ma anche del tentativo stragiudiziale di composizione bonaria della controversia, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato espletamento del tentativo di conciliazione in relazione al suo oggetto, dal momento che soltanto in questo caso la controparte è posta in condizione di acquisire tutti gli elementi di valutazione che le consentono di soppesare gli eventuali rischi riconducibili alla instaurazione della lite.
Né, a fronte del mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda, può essere assegnato nel corso del giudizio, un termine per l'esperimento della procedura conciliativa, posto che il tenore letterale delle norme in disamina – che, a differenza di altre analoghe disposizioni di legge non contengono alcun riferimento all'assegnazione di tale termine ad opera del Giudice in caso di mancato espletamento del tentativo stragiudiziale di definizione della lite – induce a ritenere che il legislatore abbia inteso sanzionare la mancata attivazione della procedura conciliativa con la improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato che il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto "ante causam" su iniziativa della società attrice aveva ad oggetto una pretesa parzialmente diversa rispetto a quella poi azionata in giudizio sotto il profilo della "causa petendi" ha di conseguenza dichiarato improcedibile la domanda giudiziale).
Tribunale di Potenza, Sezione civile, sentenza 28 dicembre 2020, n. 1064
Riferimenti normativi:
Legge, 31/07/1997, n. 249, art. 1
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Procedimento civile– Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Oggetto – Domanda giudiziale avente oggetto non coincidente con la pretesa indicata nell'istanza di mediazione – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie in tema di impugnazione di delibere condominiali
In tema di mediazione obbligatoria avente ad oggetto l'impugnazione di delibere dell'assemblea dei condomini, è improcedibile la domanda giudiziale il cui oggetto non risulti coincidente con la pretesa indicata nell'istanza di mediazione.
Infatti, l'art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 prevede l'obbligo del giudice di assegnare il termine di proposizione della mediazione solo "…quando la mediazione non è stata esperita…" e non già laddove l'oggetto della domanda giudiziale ecceda l'oggetto della mediazione (Nel caso di specie, rigettando il gravame, il giudice di appello ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata avendo il tribunale fondato la decisione di improcedibilità della domanda giudiziale sul presupposto della mancanza di integrale coincidenza tra le domande sottoposte alla procedura di mediazione e quelle poi oggetto del giudizio: ciò in quanto, avendo una delle comproprietarie appellanti manifestato la propria adesione alla mediazione proposta dalle altre relativamente alle delibere dell'assemblea, tale adesione non poteva che essere limitata ai punti della delibera espressamente individuate dalle altre comproprietarie nell'originaria richiesta di mediazione, non potendo ritenersi ammissibile, da parte della predetta comproprietaria, l'ampliamento dell'oggetto dell'impugnazione anche a punti della delibera per il quale era ormai maturata la decadenza dall'impugnazione).
Corte di Appello di L'Aquila, Sezione civile, sentenza 16 dicembre 2020, n. 1762
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1137
D.lgs. 04/03/2010, n. 28, art. 4
D.lgs. 04/03/2010, n. 28, art. 5
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