Giustizia

Improcedibilità penale, in Aula quattro calendari - Il testo della riforma

Le nuove disposizioni si applicano ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi dal 1° gennaio 2020

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di Daniele Piva

Nel Ddl 2435 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'Appello) del 13 marzo 2020 - come approvato alla Camera con voto di fiducia il 3 agosto e ora in corso di trasmissione al Senato, alla luce degli ultimi emendamenti di mediazione apportati (Riforma Cartabia) tra Consiglio dei ministri del 29 luglio ed esame in commissione Giustizia del 30 luglio - si conferisce delega al Governo, da attuarsi in un anno, in tema di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, revisione del sistema sanzionatorio, introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e dell'ufficio del processo penale (articolo 1); notificazioni e processo in assenza, processo penale telematico (2); indagini preliminari e udienza preliminare (3); procedimenti speciali (4); giudizio (5); procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (6); appello (7); condizioni di procedibilità (8), ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive (9); disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni (10); controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione (11).

Destinata a entrare in vigore subito dopo l'approvazione della legge è, soprattutto, la parte riguardante la disciplina della sospensione della prescrizione (articolo 14) in quanto connessa con l'esigenza di riduzione del 25% dei tempi del giudizio penale stabilita nel Pnrr.

Nel merito, viene anzitutto confermata la regola secondo cui il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado (di condanna o di proscioglimento) stabilendosi che, ove la sentenza venga annullata con regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprenda il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.

Le uniche due differenze rispetto alla disciplina introdotta con legge 3/2019 sono una di carattere formale (lo spostamento in un nuovo art. 161-bis c.p. in tema di cessazione del corso della prescrizione anziché nel vecchio art. 159 c.p., i cui commi 2 e 4 sono pertanto abrogati, recante la disciplina del diverso fenomeno della sospensione) e l'altra di carattere sostanziale (escludendosi lo stesso effetto per il decreto penale di condanna, lo si reintroduce tra gli atti interruttivi della prescrizione del reato nell'art. 160, comma 1 c.p.).

Per converso - con esclusione dei delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti - si introduce un nuovo articolo 344-bis c.p.p. in base al quale la mancata definizione del giudizio di appello entro due anni, e del giudizio di Cassazione entro un anno (decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza previsto dall'art. 544 c.p.p., eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p.) costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale, destinate a travolgere la sentenza impugnata (di condanna o proscioglimento) con una declaratoria di “non doversi procedere”, salvo che l'imputato chieda la prosecuzione del processo.

È prevista la possibilità di una sola proroga (per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità), con ordinanza del giudice procedente ricorribile in Cassazione da parte dell'imputato e del suo difensore nel caso di giudizio particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare.

Ulteriori proroghe (senza limite massimo) possono essere concesse quando, per le medesime ragioni, si procede per delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di associazione di stampo mafioso o voto di scambio elettorale politico-mafioso, violenza sessuale e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché per tutti i delitti aggravati dal metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) in relazione ai quali, tuttavia, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni in appello e un anno e sei mesi in Cassazione.

I termini di durata massima del processo sono inoltre sospesi, con effetto per tutti gli imputati, negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione del reato (art. 159, comma 1 c.p.) e, nel giudizio d'appello, per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (col limite di 60 giorni tra un'udienza e l'altra) ovvero, quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato a norma dell'art. 159 c.p., per il periodo intercorrente tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone in tal senso e quella di effettuazione della notifica.

In caso di annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello, il medesimo termine di due anni, prorogabile e pur sempre soggetto a sospensione, decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza da parte della Corte di cassazione previsto all'art. 617 c.p.p.

Viene poi ancora modificato e nuovamente rubricato l'art. 578 c.p.p. stabilendosi, in un nuovo comma 1-bis, che, in caso di condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.

A livello intertemporale, le nuove disposizioni si applicano ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi dal 1° gennaio 2020 con una duplice disciplina transitoria: nei procedimenti già pendenti in appello o cassazione, i termini di durata decorrono dalla data di entrata in vigore della legge; ove, invece, l'impugnazione sia proposta o l'annullamento con rinvio disposto entro il 31 dicembre 2024 i termini di durata massima del giudizio sono fissati in tre anni per l'appello (quattro con proroga) e in un anno e sei mesi per la cassazione (due anni con proroga), al fine di consentire agli uffici di organizzarsi e smaltire gradualmente l'arretrato, anche in considerazione del reclutamento di nuove forze.

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