Impugnazioni civili: ricorso per violazione di legge
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Denuncia di violazione e falsa applicazione della legge - Modalità di deduzione - Criteri - Fondamento.
Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
•Corte di cassazione, sezione VI - 5, ordinanza 15 gennaio 2015 n. 635
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Vizio ex articolo 360, primo comma, n. 5, del Cpc - Nozione - Censura di errata interpretazione o applicazione di norme processuali - Riconducibilità alla violazione di legge e non al vizio di motivazione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., concerne esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche che, invece, in quanto prospettabili come vizio relativo ad una disposizione di natura processuale, ricade sotto il profilo dell'errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 15 dicembre 2014 n. 26292
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - In genere - Ricorso per violazione di norma processuale sotto il profilo della violazione di legge, anziché dell'”error in procedendo” - Ammissibilità - Fondamento.
Ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l'esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia. Ne consegue che è ammissibile il ricorso col quale si lamenti la violazione di una norma processuale sotto il profilo della violazione di legge, anziché sotto il profilo dell'”error in procedendo” di cui all'ipotesi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 29 agosto 2013 n. 19882
Ricorso - Motivi - Violazione di legge - Deduzione - Modalità - Necessità .
Nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge - di cui all'articolo 360, comma 1, n. 3 del Cpc - deve essere dedotto - giusta il disposto dell'articolo 366, comma 1, n. 4 del Cpc - a pena di inammissibilità mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisdizione di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando - altrimenti - consentito alla Suprema corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.
•Corte di cassazione, sezione II , sentenza 5 luglio 2013 n. 16862
Ricorso - Motivi - Violazione di legge - Condizioni - Limiti.
In sede di ricorso per cassazione l'allegazione del vizio di violazione di legge consiste nella deduzione dell'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della disciplina dettata da una certa disposizione e, quindi, importa necessariamente questioni interpretative, laddove l'allegazione della erronea ricognizione della concreta vicenda umana dedotta in giudizio, a mezzo delle risultanze di causa, è estranea alla ermeneutica normativa, attenendo piuttosto alle valutazioni proprie del giudice del merito, valutazioni la cui critica - in sede di legittimità - è ammissibile solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 14 maggio 2013 n. 11546
Ricorso - Motivi - Violazione di legge - Formulazione - Modalità.
In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione di legge, di cui all'articolo 360, comma 1°, n. 3, del Cpc - giusta il disposto di cui all'articolo 366, comma 1°, n. 4, del Cpc - deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Cassazione di adempiere il proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 6 febbraio 2013 n. 2833
Ricorso - Motivi - Violazione di legge - Onere del ricorrente - Contenuto.
È inammissibile il ricorso per cassazione nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni, in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione. In altri termini il vizio della violazione e falsa applicazione della legge deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle norme di diritto e, correlativamente, delle affermazioni giuridiche contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2218