Penale

Imputato assente, nuovo mandato per il ricorso in Cassazione

Per la Cassazione, sentenza n. 47927 depositata oggi, non è invece necessaria l’elezione di domicilio essendo finalizzata alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, dunque all’appello

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di Francesco Machina Grifeo

Arrivano i chiarimenti della Suprema corte, sentenza n. 47927 depositata oggi, su un altro aspetto della riforma del processo penale voluta dall’ex Guardasigilli Marta Cartabia. Si tratta delle modalità di impugnazioni in Cassazione in caso di imputato assente. Ed in particolare della necessità a o meno di un nuovo “specifico mandato ad impugnare”.

Attraverso una lettura incrociata dei lavori preparatori della Commissione di studio per la riforma e del complessivo ordito codicistico e normativo in generale, i giudici della II Sezione penale sciolgono il contrasto giurisprudenziale aderendo all’orientamento secondo cui l’articolo 581, comma 1- quater cod. proc. pen. è applicabile al ricorso per Cassazione.

Il comma in questione prevede che: “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.

Tuttavia, per la Corte, se il mandato esplicito è necessario in modo da ridurre i successivi rischi rescissori ed evitare di gravare la giustizia con ulteriori procedimenti non voluti dalla parte, non è invece necessaria anche l’elezione di domicilio, essendo questa prevista solo “ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.

Il comma 1-quater dell’articolo 581 cod. proc. pen., spiega la decisione, disciplina, in via generale, “l’impugnazione dell’assente” e contribuisce così a strutturare lo statuto del processo in absentia progettato dalla riforma “Cartabia”. “Si tratta di un adempimento – prosegue - informato dalla necessità di proteggere il processo dalla rescissione, coerente con le convergenti indicazioni che provengono dal diritto convenzionale ed euro unitario: il mandato consente, infatti, di ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l’assente ‘conosce e vuole’, non solo l’esistenza del processo, ma anche la sua progressione”.

Si può dunque ritenere, argomenta la Sezione, che il “mandato ad impugnare” debba essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell’appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione, dato che la necessità di controllare la consapevolezza della progressione processuale in capo all’imputato persiste anche in relazione al giudizio di legittimità che “concluda” il percorso processuale di cognizione.

L’elezione o la dichiarazione di domicilio, invece, devono essere allegate, anch’esse a pena di inammissibilità, solo quando l’impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio: dunque solo quando si propone un atto di appello, nulla rilevando che l’impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio.

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