In zona vicolata la parete doccia esterna va autorizzata e realizzata con il permesso di costruire
I titoli abilitativi a realizzare l'opera sono necessari perché si tratta di lavori atti a modificare l'aspetto esteriore dell'edificio
Gli interventi realizzati all'esterno dell'edificio destinato ad area scoperta, ma in area vincolata paesaggisticamente, anche se non comportano aumenti di volume e superficie costituiscono abuso edilizio se modificano l'aspetto esteriore dell'immobile. E necessitano quindi della specifica autorizzazione.
Nel caso di realizzazione di una parete doccia aperta, l'impatto sul paesaggio impone che l'opera venga autorizzata. A maggior ragione ciò vale per l'innalzamento del solaio del bagno esterno già preesistente. In tal caso, infatti, l'aumento di volume è evidente anche se, come nel caso concreto l'innalzamento non è fruibile dall'interno in quato tra il vecchio e il nuovo solaio viene lasciata l'intercapedine.
Il ricorrente voleva far valere i lavori effettuati, tra l'altro in assenza di permesso di costruire, come ristrutturazione straordinaria leggera finalizzata all'integrazione di servizi igienico- sanitari. Ciò che esclude la Cassazione - con la sentenza n. 21192/2023 - attraverso il rigetto del ricorso.
Inoltre le opere in questione sono state giudicate dalla Cassazione soggette all'ottenimento del permesso di costruire e ciò, in area vincolata, impone anche la specifica autorizzazione amministrativa alla realizzazione dei lavori.
Sulla necessità di ottenere il permesso di costruire la Cassazione precisa che si tratta di nuove opere e non di ristrutturazione o integrazione di servizi igienico-sanitari pertinenziali realizzabili con la sola Scia o Cila.
La Corte conclude chiarendo che gli unici interventi non sottoptosti al permesso di costruire e di autorizzazione in area vincolata sono le manutenzioni ordinarie o straordinarie, il consolidameento statico o il restauro che non abbiano alcun impatto sull'aspetto esteriore dell'edificio.