Inadempimento contratto "plurimo": domanda per risoluzione proposta a tutti
La domanda diretta a ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 2969 del 31 gennaio 2019.
Come già affermato dalle sezioni Unite nella sentenza n. 553/09, la Corte ha ribadito che il recesso previsto dal secondo comma dell'articolo 1385 del Cc, presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli articoli 1454, 1456 e 1457 del Cc, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Pertanto, ai fini della legittimità del recesso, come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'articolo 1455 del Cc, dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.
Cassazione -Sezione II civile - Sentenza 31 gennaio 2019 n. 2969