Inammissibile il ricorso dell'Anas contro la circolare dell’Interno sull’omicidio stradale
« È inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Anas s.p.a. avverso la circolare del Ministero dell'Interno che reca istruzioni operative sul reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali, di cui all'art. 589 bis c.p., introdotto con legge 2 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui, nel diramare le istruzioni sulla operatività del nuovo reato di omicidio stradale, precisa che responsabile di tale reato, ai sensi del comma 1 del citato art. 589 bis c.p., potrebbe essere chiunque ha violato “le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quella del codice della strada e delle relative disposizioni complementari”; tale circolare, infatti, non ha carattere immediatamente lesivo, contenendo l'interpretazione di una norma di legge la cui applicazione non è rimessa all'autorità che l'ha emanata bensì all'autorità giudiziaria penale, cui spetterà il compito di chiarire se il legislatore al comma 1 dell'art. 589 bis c.p. ha inteso costruire la fattispecie come ipotesi di reato comune contrapponendola a quella prevista dal comma 2 come fattispecie di reato proprio incentrata sulla conducente dell'autoveicolo». È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione I, con la sentenza 7 marzo 2017 n. 567.
Secondo Anas la circolare estenderebbe in maniera indiscriminata l'ambito soggettivo di applicazione del reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali poiché incorrerebbe nel reato in questione anche chi non è conducente di un veicolo e quindi anche coloro che, magari addetti alla sicurezza e alla manutenzione della strada, hanno violato le norme del codice della strada. In sostanza secondo questa interpretazione potrebbe applicarsi anche i dipendenti Anas e quindi la società ha impugnato la circolare «a tutela del bene della vita rappresentato dalla salvaguardia dei propri dipendenti e segnatamente del personale deputato allo svolgimento dell'attività di gestione e manutenzione della rete».
Una tesi respinta dai giudici di palazzo Spada. Secondo i magistrati la circolare del ministero dell'interno «non ha carattere immediatamente lesivo» e quindi non può essere impugnata. La Sezione prima del Consglio di Stato ricorda che la circolare impugnata contiene l'interpretazione di una norma di legge la cui applicazione non è rimessa all'autorità che l'ha emanata bensì all'autorità giudiziaria. Non solo secondo i magitrati emerge anche con evidenza che non ci sono atti applicativi obbligatori per i suoi destinatari e che la circolare non vincola il giudice penale, oltre a poter essere disapplicata dal giudice amministrativo se ne ricorrono i presupposti .