Amministrativo

Incarichi professionali, in gara anche le Stp non «omogenee»

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di Guglielmo Saporito

Gli incarichi professionali possono essere assegnati in gara a società di professionisti anche se la compagine sociale comprenda soggetti non iscritti ad uno specifico albo: questa è l’innovativa affermazione del Tar Toscana (sentenza 23 ottobre 2017 n. 1267), emessa nei confronti di un ente locale delegato da aziende sanitarie ed enti vari della Toscana a selezionare professionisti cui affidare il supporto alle attività fiscali, tributarie, previdenziali e amministrative contabili.

Con un bando, l’ente si era rivolto a professionisti singoli e associati, prevedendo altresì la partecipazione di società, purché tutti soci fossero tutti iscritti all’albo dei dottori commercialisti. Una Srl operante nel settore della fiscalità intendeva partecipare, ma avendo soci non iscritti all’albo dei commercialisti ha presentato ricorso al Tar, invocando l’applicazione degli articoli 30 e 45 del codice degli appalti (Dlgs 50/2016) in tema di concorrenza.

In soli tre mesi il Tar (pres. R. Trizzino, est. B.Massari) ha deciso la questione, ponendo principi validi per tutte le gare pubbliche di servizi professionali.

Secondo i giudici, le società tra professionisti possono partecipare a gare anche se nella compagine sociale vi sono soci non iscritti ad uno specifico albo: non è quindi possibile far concorrere solo società in cui tutti i soci siano commercialisti iscritti all’albo. Il requisito di totale iscrizione all’albo professionale è infatti troppo selettivo e viola principi di ragionevolezza, proporzionalità e libera concorrenza.

Questa sentenza si colloca in un quadro normativo in evoluzione: la legge 22 maggio 2017 n.81(tutela del lavoro autonomo) prevede agevolazioni ai professionisti che intendono operare con le pubbliche amministrazioni, incentivando reti (anche miste), consorzi stabili ed associazioni temporanee professionali. Nel giugno 2017 il nodo delle società multidisciplinari tra professionisti era giunto in Cassazione (ordinanza 15278) per il caso di una società perugina tra avvocati, cui partecipava un commercialista. La questione è stata poi risolta dal legislatore con la legge 4 agosto 2017 n. 124 (mercato e concorrenza): l’articolo 1, comma 141, ha espressamente previsto la possibilità che le società tra avvocati possano comprendere sia iscritti in albi di altre professioni, sia soci “laici” (banche, altri operatori). Quindi, per una proprietà transitiva, la promiscuità tra iscritti all’albo degli avvocati ed altri soci si estende anche a società di altri professionisti “collegiati”. Del resto, possono far parte di società di ingegneria (Dlgs 50/2016) e di società di farmacisti (legge 362/1991) anche soci non iscritti in albi.

In sintesi, il Tar ritiene discriminatoria la partecipazione a gare di società professionali composte di soli iscritti ad uno specifico albo e conferma la possibilità di società tra professionisti di vari collegi. Tutto ciò precisando, poi, che la prestazione specifica dev’essere comunque affidata ad un socio professionista iscritto allo specifico albo, a garanzia del possesso delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico.

Tar Toscana Sentenza 23 ottobre 2017 n. 1267

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