Responsabilità

Incidenti, sì alla riparazione anche se costa più del mezzo

Occorre ise i lavori facciano aumentare il valore, procurando al danneggiato un vantaggio che non gli spettava

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di Andrea Codrino, Maurizio Hazan

Non si può negare il diritto a far riparare un veicolo danneggiato in un incidente per il solo fatto che il costo dei lavori necessari supera il valore che il mezzo aveva prima del sinistro. Occorre invece verificare se quei lavori facciano aumentare quel valore, procurando al danneggiato un vantaggio che non gli spettava. È l’importante precisazione che si ricava dall’ordinanza 10686/2023 depositata dalla Cassazione il 20 aprile: incide su una questione dibattuta da decenni.

La pronuncia non si limita a riaffermare quanto già chiaro da anni. Cioè che di regola il danno va risarcito in forma specifica, favorendo la riparazione e ponendone i costo a carico del danneggiante, ma quando essa è eccessivamente onerosa si passa al risarcimento per equivalente (pagamento di una somma pari alla perdita di valore del bene), ai sensi dell'articolo 2058 del Codice civile. La parte interessante è quella su cosa debba intendersi per eccessiva onerosità.

Nel caso esaminato, il danneggiato aveva promosso un'azione risarcitoria per il ristoro – tra gli altri - dei danni al veicolo, ottenendo il pagamento del costo di riparazione, anche se molto superiore al valore commerciale del mezzo. In appello, era invece stato escluso il risarcimento in forma specifica, perché quasi doppio del valore antesinistro del veicolo, liquidando “per equivalente” tale valore. Senza peraltro riconoscere i costi per sostituire il mezzo (spese di rottamazione, nuova immatricolazione eccetera) in quanto non effettivamente sostenuti.

La Cassazione stabilisce che ciò non è corretto. Inizia col chiarire che di eccessiva onerosità si parla «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo» (sentenza 10196/2022), caricando sul danneggiante un peso sproporzionato e finendo per arricchire in modo ingiustificato il danneggiato L'avverbio «notevolmente» dimostra da un lato la volontà di ampliare piuttosto che restringere le ipotesi di risarcimento specifico, ma introduce dall'altro un elemento di insidiosa discrezionalità valutativa: non basta una semplice riparazione antieconomica a giustificare il risarcimento per equivalente, occorre una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello antesinistro. Sbaglia dunque il Tribunale a considerare sufficiente per escludere il risarcimento in forma specifica il semplice fatto che il valore della riparazione fosse quasi doppio di quello del veicolo prima del sinistro: va verificato se i lavori abbiano aumentato il valore rispetto a prima del sinistro, cosa non sempre automatica.

La “preferenza” della Cassazione per la riparazione risulta anche dal fatto che consideri apprezzabili le ragioni che il danneggiato potrebbe vantare per voler ripristinare il veicolo (per esempio, perché gli è più agevole guidare un mezzo cui è abituato o non comporta né i tempi di ricerca di un veicolo equipollente né i rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile). Ma va precisato che l'eventuale pregiudizio d'affezione (per la relazione affettiva del danneggiato col veicolo) non pare poter giustificare la riparazione: è danno non patrimoniale non risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 del Codice civile, perché non è leso un interesse della persona costituzionalmente garantito (sentenza 20620/2015).

Se poi ci sono davvero gli estremi del risarcimento per equivalente, dovranno riconoscersi tutte le voci di danno legate alla sostituzione del veicolo. Anche se non sostenute in concreto, quando il danneggiato abbia comunque fatto riparare il veicolo: se al responsabile non può essere caricato il costo di una riparazione antieconomica, neppure gli andrà accordato un vantaggio, escludendo quei costi che gli sarebbero stati addebitati se il danneggiato avesse deciso di non far riparare il mezzo. Anche perchè la decisione di ripristinare il veicolo potrebbe esser stata presa accettando di di sostenere in proprio il differenziale tra il risarcimento atteso (per equivalente) e il costo in concreto della riparazione.

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