Civile

Indagini finanziarie, accertamento induttivo con riconoscimento di una quota di costi

La sentenza 20436 della Cassazione: vanno considerati gli oneri per rispettare il principio di capacità contributiva

di Antonio Iorio

L’accertamento induttivo puro fondato su indagini finanziarie deve considerare i costi determinati anche induttivamente o forfettariamente. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 20436/2021.

L’agenzia delle Entrate contestava ad una società movimenti bancari ritenuti non giustificati rinvenuti sul conto dell’unico socio. I verificatori richiedevano chiarimenti rispetto ai versamenti e ai prelevamenti del suo conto corrente e, in assenza di adeguate giustificazioni, li consideravano maggiori redditi della società. Sia la Ctp, sia la Ctr rigettavano il gravame della società, confermando la correttezza della pretesa. La società ricorreva in Cassazione eccependo, in estrema sintesi, un’errata applicazione della norma sull’accertamento induttivo.

La Suprema Corte ha, innanzitutto, ritenuto non sussistente alcuna violazione all’obbligo di contraddittorio preventivo. In particolare, trattandosi di indagini finanziarie, i giudici hanno escluso la sussistenza di un obbligo generalizzato con riferimento alle imposte dirette. Con riguardo all’Iva, invece, in quanto tributo armonizzato, occorreva riconoscere al contribuente la possibilità di un confronto preventivo.

Nella specie, il confronto era avvenuto direttamente con il socio unico che, proprio per la sua qualità, era a conoscenza degli accadimenti aziendali. Per tale ragione, la Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento rispetto all’obbligo di contraddittorio.

La sentenza ha poi affrontato la legittimità dell’accertamento induttivo effettuato dall’Ufficio. Secondo consolidata giurisprudenza, il discrimine tra metodo analitico-induttivo e induttivo puro sta nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati delle scritture contabili. Il riscontro di tale presupposto non deve necessariamente derivare da una ispezione o verifica presso il contribuente, potendo emergere anche da altri elementi tra cui le indagini finanziarie o le dichiarazioni di terzi.

Nella specie, l’ammontare delle movimentazioni non giustificate era talmente rilevante da palesare la totale inattendibilità della contabilità a prescindere dall’assenza di un’ispezione.

Tuttavia, la natura induttiva dell’accertamento impone il riconoscimento di una percentuale di costi, al fine di rispettare il principio di capacità contributiva.

Gli oneri devono essere dedotti eventualmente in via presuntiva e forfettaria dall’ammontare dei prelievi non giustificati nell’ipotesi in cui l’Ufficio accerti induttivamente anche sulla base delle indagini bancarie.

La decisione conferma un principio condiviso dalle Entrate nella circolare 32/2006, la quale, in tema di indagini finanziarie, ha imposto il riconoscimento dei costi dinanzi a una determinazione induttiva. Ciò nonostante, gli uffici, di sovente, non riconoscono tali oneri.

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