Indebita percezione di erogazioni pubbliche anche per esenzioni di pagamento di somme dovute allo Stato
Reati contro la Pa - Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - Conguaglio di indennità economica e maternità – Configurabilità
Le erogazioni di cui all'articolo 316-ter c.p., non devono necessariamente consistere nel conseguimento diretto di una somma di denaro, ben potendo anche consistere nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta, ovvero in un risparmio. Situazione corrispondente a quella sottoposta a verifica che aveva ad oggetto somme di danaro falsamente indicate come anticipate dal datore di lavoro in favore del lavoratore, che erano poste a conguaglio in sede di dichiarazione attraverso la predisposizione del modello c.d. "DM10", modulo per mezzo del quale era stato conseguito, all'atto della presentazione, un immediato risparmio rispetto alle somme dovute quale debito previdenziale. (Nella fattispecie l'indebito è risultato inferiore alla soglia di punibilità di cui al comma 2 dell'art. 316- ter cp con riconduzione del fatto ad illecito amministrativo con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza)
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 febbraio 2020, n. 7963
Reati contro la Pa - Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - Conguaglio di indennità malattia, assegni familiari e - Soglia di punibilità – Illecito amministrativo
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex articolo 316-ter c.p., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione D
ecreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ex articolo 10-quater la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni. Qualora la somma indebitamente percepita sia inferiore ad Euro 3.999,96 il fatto deve essere ricondotto nell'alveo dell'illecito amministrativo, ex articolo 316-ter, comma 2, c.p., con annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce reato.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 febbraio 2019, n. 7600
Falsa indicazione del datore di lavoro di avvenuta corresponsione di somme a titolo di indennità assistenziali ai lavoratori - Conguaglio delle somme fittiziamente indicate da parte dell'i.n.p.s. - Reato configurabile - Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - Sussistenza.
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1 dicembre 2016 n. 51334
Falsa indicazione del datore di lavoro di avvenuta corresponsione di somme a titolo di indennità assistenziali ai lavoratori - Conguaglio delle somme fittiziamente indicate da parte dell'I.N.P.S. - Reato configurabile - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni. (In motivazione, la S.C. ha precisato che queste ultime possono consistere anche nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta, non essendo necessario l'ottenimento di una somma di denaro).
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 aprile 2016, n. 15989