Indennità all’espropriato, registro all’1% sulla sentenza
L’ordinanza 18430 della Cassazione: non si applica l’aliquota del 3% valida per le pronunce di condanna
La sentenza che, definendo una controversia derivante dall’opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio, deve essere assoggettata all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, in base all’articolo 8, lettera c) della Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986 (il Testo unico dell’imposta di registro); in altre parole, non si applica l’aliquota del 3 per cento, propria delle sentenze di condanna.
Lo decide la Cassazione nell'ordinanza 18430 del 30 giugno 2021, consolidando la precedente giurisprudenza che si era espressa in termini conformi (Cassazione 17593/2012, 167/2011, 19746/2010, 25573/2007, 10346/2007, 12692/2005, 11663/2001).
Infatti, in caso di espropriazione per pubblica utilità, quando il soggetto espropriato propone opposizione alla stima del valore del bene espropriato, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, il giudice emana una sentenza che ha natura dichiarativa in quanto non origina una situazione nuova (non è quindi una sentenza costitutiva) né contiene una condanna al pagamento, ma reca un mero accertamento della somma dovuta al soggetto espropriato.