Amministrativo

Indennizzi Pinto senza sollecito

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di Guglielmo Saporito

Chi ha presentato ricorso in Corte d’appello per irragionevole durata di un processo davanti al Tar o al Consiglio di Stato può ottenere l’indennizzo previsto dalla legge Pinto anche se non aveva sollecitato una rapida conclusione del giudizio amministrativo. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 34/2019, depositata ieri.

La materia ha subìto rilevanti modifiche, per arginare le numerose richieste di indennizzo che, nella materia del pubblico impiego (con liti collettive), coinvolgevano numerosi ricorrenti allo scadere dei termini massimi di giudizio (tre anni per il primo grado e due per l’appello).

Gli importi per ogni anno di ritardo (non meno di 400 euro e non più di 800) raggiungevano livelli rilevanti per l’erario, con frequenti distorsioni dovute al sovrapporsi di due liti di eccessiva durata: la prima per ottenere l'indennizzo e la seconda, anch’essa ultrannuale, per ottenere l’effettivo pagamento.

Per rimediare in parte ai problemi, una norma del 2008 (l’articolo 54 del Dl 112) subordinava l’indennizzo ad un adempimento del privato ricorrente: aver formulato a suo tempo una particolare domanda (l’istanza di prelievo), volta a sollecitare la definizione della lite stessa.

Senza l’istanza di prelievo, il ricorrente si presumeva negligente e quindi veniva privato dell’indennizzo qualora la lite avesse superato i limiti massimi di durata.

Ora la Corte costituzionale elimina questo adempimento, precisando che l’istanza di prelievo non poteva ritenersi una prova di diligente gestione della lite. In conseguenza, l’indennizzo della legge Pinto spetta anche a chi, chiedendo l’indennizzo tra il 2008 ed il gennaio 2016, si era visto eccepire la mancanza dell’istanza di prelievo. Solo dal 2016 (legge 208/2015, articolo 1, comma 777) l'istanza di prelievo è diventata un adempimento necessario, da presentarsi almeno sei mesi prima del limite (tre e due anni) di durata massima dei procedimenti.

La sentenza della Corte costituzionale 34/2019

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