Indennizzo per infermità di servizio, al giudice amministrativo l'ottemperanza della sentenza
Se l'Amministrazione non liquida l'indennizzo per l'infermità derivante da causa di servizio, già precedentemente riconosciuto dal Tribunale del lavoro, il dipendente può instaurare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, il quale deciderà entro i limiti di quanto già statuito dalla sentenza passata in giudicato. Su tale questione è, invece, del tutto estranea la Corte dei conti. Ad affermarlo sono le Sezioni unite nell'ordinanza n. 11127/2020.
La questione - Il caso oggetto della decisione si presenta in apparenza davvero intricato, per via del coinvolgimento di diversi organi giurisdizionali: giudice civile nelle vesti di giudice del lavoro, giudice amministrativo, giudice contabile e, infine, giudice di legittimità. La questione di fondo riguarda il pagamento dell'indennizzo per l'infermità derivante da causa di servizio, ex articolo 12 del Dpr 461/2001, nei confronti di una dipendente di una Ausl pugliese. Dopo l'accoglimento della domanda della lavoratrice da parte del giudice del lavoro, nonché del passaggio in giudicato della relativa sentenza, la dipendente si rivolgeva al Tar per l'ottemperanza del provvedimento. Il giudice amministrativo, tuttavia, declinava la sua giurisdizione in favore di quella contabile.
A sua volta, la Corte dei conti sollevava d'ufficio un conflitto negativo di giurisdizione ritenendosi completamente estranea alla vicenda: non si trattava di una questione rientrante nell'ambito della giurisdizione pensionistica o relativa al trattamento pensionistico privilegiato, bensì dell'esecuzione di una sentenza civile, che il Tar avrebbe dovuto risolvere «all'interno del perimetro di cognizione tipico del giudizio di ottemperanza».
La giurisdizione del giudice amministrativo - La parola finale sulla questione spetta così alle Sezioni unite, che confermano la lettura già fornita dalla Corte dei conti. Ebbene, ricorda la Cassazione, la controversia promossa dal dipendente pubblico per la corresponsione di un equo indennizzo per infermità esula dalla giurisdizione esclusiva dei giudici contabili in materia pensionistica, «poiché non investe un trattamento successivo alla cessazione del rapporto d'impiego, bensì un diritto che insorge nell'ambito di tale rapporto e nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro». La materia in cui si iscrive l'istituto dell'equo indennizzo attiene, dunque, al rapporto di lavoro e riguarda, in particolar modo, «la situazione del dipendente divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l'Amministrazione».
Esclusa, pertanto, la giustizia contabile, le Sezioni unite chiariscono che sulla vicenda concreta la parola spetta al giudice amministrativo, il quale è competente nel giudizio di ottemperanza, ovvero il giudizio che si rende necessario quando l'Amministrazione non ha adempiuto l'obbligo su di essa incombente e affermato da una precedente sentenza e per il quale, come nel caso di specie, si renda necessaria la determinazione quantitativa del credito riconosciuto.
Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Ordinanza 10 giugno 2020 n. 11127