Infalcidiabilità del credito erariale solo se il concordato include una transazione
La previsione dell’infalcidiabilità del credito erariale relativo all’Iva, prevista dall’articolo 182-ter delle legge fallimentare (nel testo vigente sino al 31 dicembre 2016), trova applicazione solo nell’ipotesi di concordato preventivo accompagnato da una transazione fiscale. Lo hanno confermato, con la sentenza 760/2017, depositata il 13 gennaio, le Sezioni unite della Corte di cassazione, le quali hanno ribadito il principio di diritto delle stesse enunciato con la sentenza 26988/2016 depositata il 27 dicembre.
Le motivazioni - I motivi su cui si fonda anche questa decisione risiedono principalmente nella considerazione che esistevano, sino al 31 dicembre scorso, due tipi di concordato preventivo: uno principale, senza transazione fiscale, e uno speciale, che includeva la transazione fiscale, la cui disciplina, avente natura speciale, non può essere estesa al concordato principale senza transazione fiscale. L’eccezione alla regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati, anche tributari, stabilita dall’articolo 160 della legge fallimentare, non può infatti estendersi automaticamente oltre l’ambito di applicazione della disciplina speciale in cui è inclusa, come dimostra il fatto che la sua applicazione al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ne ha richiesto l’espressa previsione dell’articolo 7 della legge 3/2012. E, a ben vedere, questa disposizione, al contrario di quanto diversi giudici di merito e la stessa Cassazione avevano in passato ritenuto, non dimostra la volontà del legislatore di escludere la tangibilità dell’Iva in assoluto, ma, al contrario, che l’intangibilità di tale tributo trova applicazione esclusivamente nelle fattispecie con riguardo alle quali essa è stata espressamente prevista.
Del resto non è mai stato revocato in dubbio da alcuno che nel fallimento l’Iva fosse falcidiabile. Queste conclusioni non sono inoltre ostacolate dalla natura comunitaria dell’Iva, atteso che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato compatibile con i principi dell’Unione la falcidiabilità del credito Iva ogni qual volta una migliore soddisfazione della pretesa tributaria risulti impossibile in caso di fallimento dell’impresa debitrice.
Tuttavia, con il comma 81 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, il legislatore ha ora riformulato l’articolo 182-ter della legge fallimentare, disponendo che qualsiasi tributo può essere falcidiato nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti se ricorrono talune condizioni. Ne discende che la statuizione del principio di diritto sopra richiamato produce effetto solo in un numero limitato di situazioni. Infatti, se il concordato è stato omologato con decreto divenuto definitivo, nessun effetto può essere esplicato dall’enunciazione di tale principio. Quest’ultima può invece assumere rilevanza nei seguenti casi:
1) se il concordato è stato omologato, ma contro il decreto omologativo è stato proposto, dall’agenzia delle Entrate, un reclamo avente a oggetto la falcidia dell’Iva prevista dalla proposta concordataria;
2) qualora il concordato non sia stato ancora omologato e alla sua omologazione si sia opposta l’agenzia delle Entrate a causa del taglio dell’Iva previsto dalla domanda di concordato.
Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 760 del 13 gennaio 2017