Amministrativo

Informativa antimafia, l'impresa può chiedere alle Soa il rinnovo dei certificati scaduti per partecipare agli appalti

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di Francesco Clemente

Anche durante l'informativa interdittiva antimafia l'impresa può chiedere alle Società organismi di attestazioni (Soa) il rinnovo dei certificati scaduti (o in scadenza) per partecipare agli appalti poiché l'obbligo di verificare la documentazione antimafia spetta solo alle stazioni appaltanti. L'ha precisato il Tar di Reggio Calabria nella sentenza n. 140/2015, depositata l'11 febbraio scorso. I giudici hanno bocciato il ricorso di una società di costruzioni che contestava la revoca dell'aggiudicazione di un appalto di progettazione esecutiva di un liceo disposta da una stazione appaltante per aver perso la validità dell'attestazione Soa durante la gara come previsto dal Regolamento di attuazione del Codice degli appalti pubblici in tema di “Verifica triennale” delle attestazioni (art. 77, Dpr n. 207/2010).

Dopo la partecipazione al bando, la società era stata colpita dalla misura preventiva prefettizia. Nel frattempo, le era scaduta la certificazione dei lavori che le aveva consentito di presentarsi in gara, ma aveva ritenuto che l'interdittiva non le consentisse di richiederne il rinnovo per dimostrare di avere i requisiti di ordine generale richiesti dal Codice appalti (art. 38, Dlgs n. 163/2006). Nel caso in esame, dopo poco più di un anno dall'interdittiva, il prefetto aveva poi rilasciato all'impresa un'informativa liberatoria e sulla cui base il Consiglio di Stato aveva dichiarato illegittimo il primo provvedimento antimafia.

Secondo il collegio, «l'informativa interdittiva, non rientrando tra i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 cod. app., non è di per sé ostativa alla richiesta e al rilascio dell'attestazione Soa». Per il Tar, in particolare, come previsto dal Regolamento del Codice appalti (art. 78), «tra i requisiti di ordine morale di cui all'art. 38, comma 1, così come in quelli di idoneità professionale di cui all'art. 39, commi 1 e 2, non è contemplata l'informativa interdittiva antimafia, la cui sussistenza deve essere verificata, da parte della stazione appaltante, a valle della procedura, al momento dell'aggiudicazione, così come statuito ora dall'art. 91, co. 3, d.lgs. n. 159/2011 (“Codice antimafia”, ndr) secondo cui “la richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso al banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto”».

Le Soa, hanno spiegato i giudici, possono richiedere solo il certificato integrale del casellario giudiziale come disciplinato dal Testo unico in materia (art. 39, Dpr n. 313/2002) e il documento unico di regolarità contributiva (Durc) previsto dal Regolamento del Codice appalti. In ogni caso, come affermato dalla sentenza, «le Società organismi di attestazione non sono tenute né possono richiedere l'informativa interdittiva antimafia ai fini del rilascio dell'attestazione, essendo alle stesse rimessa la sola attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per l'affidamento delle diverse categorie di lavori pubblici; sulle stazioni appaltanti, e solo su di esse, uniche parti del rapporto negoziale di appalto con gli operatori economici aggiudicatari, grava, invece, il diverso ed ulteriore obbligo di verificare, al momento dell'aggiudicazione, la documentazione antimafia».

Nel caso di specie, la revoca dell'appalto era legittima poiché l'azienda aveva presentato la richiesta di rinnovo dell'attestazione Soa il giorno della comunicazione liberatoria del prefetto, quando cioè era già trascorso il termine utile per richiederla e conservarne la validità, fissato nei 90 giorni prima della scadenza dal Regolamento del Codice appalti (art. 77), per cui «qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo».

Tar Reggio Calabria - Sentenza 11 febbraio 2015 n. 140

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