Infortuni sul lavoro: niente responsabilità del datore se è il prestatore a procurarsi il danno
Nel caso di specie la dinamica dell'infortunio è stata ricostruita grazie al racconto di un testimone
In caso di infortunio sul posto di lavoro il dipendente non può invocare sempre la responsabilità del datore. In particolare quando l'evento sia stato causato da una condotta imprudente e negligente del prestatore. A chiarirlo la Cassazione con la sentenza n. 21074/21.
I giudici di merito. Già la Corte d'appello di Firenze aveva respinto il gravame interposto da un lavoratore contro la pronuncia del Tribunale della medesima città. I giudici di seconde cure hanno rigettato la richiesta del lavoratore diretta a ottenere il riconoscimento della responsabilità del proprio datore per le conseguenze pregiudizievoli allo stesso occorse durante l'allestimento di uno stand posto nella piazza del Duomo di Prato. Il lavoratore - in sede di merito - aveva affermato di essersi procurato una lesione a causa dell'urto con un gancio che si sarebbe staccato dalla catena che lo collegava alla gru colpendolo violentemente in volto. Già il tribunale aveva affermato l'effettiva difformità tra le modalità di esecuzione della prestazione del ricorrente nella concreta situazione di fatto, emerse in giudizio e non di poco dettaglio, e l'azione produttiva del danno, rimanendo così indimostrate le violazioni delle regole "prevenzionali" imputate alla società datrice di lavoro.
La Cassazione ha analizzato le circostanze dell'incidente ma non ha riscontrato che la dinamica dell'infortunio fosse suffragata dagli elementi delibatori assunti nel corso dell'istruttoria, poiché l'unico testimone escusso ha, invece, riferito di aver visto l'appellante piegarsi e, quindi, nell'atto di rialzarsi urtare contro una sbarra che era trasportata a mano da altro dipendente. In questo caso quindi il ricorrente ha peccato di superficialità e negligenza, nel piegarsi senza stare attento alla sbarra che aveva di fronte "contro la quale ha urtato".
Conclusioni. La Cassazione in definitiva ha chiarito che la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell'imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.