Ingiusta detenzione: l'indennizzo esclude il danno esistenziale
Giustizia - Ingiusta detenzione - Danno non patrimoniale - Indennizzo - Custodia cautelare ingiustamente subita - Danno esistenziale - Esclusione.
A differenza della riparazione per errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss. c.p.p. che, oltre alla riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena, comprende anche le conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, la riparazione per ingiusta detenzione non consente di estendere l'indennizzo ad aspetti non direttamente riconducibili alla custodia cautelare ingiustamente subita. Deve escludersi che tra le conseguenze ulteriormente indennizzabili possa comprendersi una voce a titolo di danno esistenziale in quanto il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, idonea a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona.
Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 16 luglio 2021 n. 27474
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere - Determinazione dell'indennizzo - Considerazione del danno esistenziale - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sè idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di risarcimento di ulteriori danni derivanti dal clamore mediatico avuto dalla vicenda processuale).
Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 23 febbraio 2021 n. 6913
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere - Determinazione dell'indennizzo - Considerazione del danno esistenziale - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perchè il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sé idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona.
Corte di cassazione, sezione IVpenale, sentenza 29 ottobre 2007 n. 39815
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