Insolvenza nota? Sì alla revoca del pagamento
Le Sezioni unite: il creditore ha il diritto di insinuarsi al passivo con lo stesso privilegio
È revocabile il pagamento eseguito nel periodo sospetto dal debitore, poi fallito, se si accerta che il creditore era al corrente dello stato di insolvenza. La revoca scatta anche se il pagamento è fatto per adempiere ad un credito assistito da una garanzia reale e anche se l’importo versato deriva dalla vendita di un bene dato in pegno.
Tuttavia, una volta ristabilita grazie alla revoca la par conditio tra i creditori, il creditore ha diritto di insinuarsi nel passivo mantenendo il privilegio originario, nel rispetto delle regole distributive.
Queste le conclusioni raggiunte dalle Sezioni unite (sentenza 5049), chiamate a risolvere un duplice dubbio: sulla irrevocabilità o meno del pagamento eseguito in periodo sospetto, e, in caso di risposta affermativa, sulla collocazione del credito post revoca.
Per quanto riguarda il primo quesito, il Supremo collegio, prende le distanze dalla tesi dell’irrevocabilità in ogni caso del pagamento in considerazione del consolidamento della garanzia.
Una posizione non condivisibile perché in contrasto con la necessità di ristabilire pari condizioni tra creditori. È infatti, indiscutibile che il creditore «che si soddisfi extraconcorso non rispetti la necessità del previo soddisfacimento dei debiti della massa (prededucibili) e violi la par conditio rispetto agli altri privilegiati che si insinuano successivamente».
Non è però condivisibile la via, scelta dalla giurisprudenza prevalente che, valorizzando la natura distributiva dell’azione revocatoria, indica nel chirografo l’unica collocazione possibile del credito.
La conclusione non soddisfa, infatti il principio della gradualità tipica del concorso fallimentare. Nell’ipotesi in cui il ricavato della vendita, oggetto della garanzia reale non è stato acquisito dalla massa, ma al contrario il pegno è stato “espropriato” prima della dichiarazione di fallimento per estinguere, come nel caso esaminato, uno scoperto di conto, la revocabilità è un rimedio adeguato solo se tutela anche il creditore. E gli consente di concorrere su quanto restituito, con la stessa collocazione che gli sarebbe spettata se la somma fosse stata ripartita liquidando l’attivo. Il tutto nel rispetto delle regole distributive dettate dalla legge fallimentare e dunque previa decurtazione «dei crediti prededucibili e con prioritaria soddisfazione dei crediti poziori». Una soluzione che non danneggia né i creditori concorsuali, grazie alla revoca, né il creditore prelatizio, che mantiene il grado derivante dal suo credito, ma ricondotto in sede concorsuale.