Penale

Intercettazioni, il verbale di trascrizione non sottoscritto dall'interprete non è nullo ma pienamente utilizzabile

Solo se manca anche l'indicazione del soggetto scatta una nullità relativa, sanata se la questione è posta per la prima volta in appello

di Paola Rossi

Non va sottoscritto dall'interprete, che ha curato la traduzione, il verbale di trascrizione di intercettazioni contententi la comunicazione con soggetto straniero. Non scatta quindi alcuna nullità, men che mai assoluta, del verbale non sottoscritto dall'interprete. Inoltre, nessuna lamentela può essere elevata contro la validità del verbale se comunque, come nel caso concreto, esso riporta nell'intestazione il nome dell'interprete. Infatti, chiarisce la terza sezione della Cassazione penale, la trascrizione va sottoscritta solo ed esclusivamente dal suo redattore - agente o ufficiale di polizia giudiziaria - che deve però dar conto dei soggetti intervenuti nell'opera di trascrizione, come il caso dell'interprete linguistico.

La sentenza n. 3242/2023 nel respingere il ricorso, che sosteneva la totale inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni perché la trascrizione non era sottoscritta dall'interprete, coglie l'occasione per raffrontare almeno tre orientamenti della Cassazione sulle nullità assolute o relative dello strumento d'indagine e la conseguente utilizzabilità o meno nel processo. Le cause di inutilizzabilità delle intercettazioni sono tassativamente indicate dalle norme codicistiche in materia. E come afferma la Cassazione oggi, tra tali casi non figura la mancata sottoscrizione dell'interprete.

Per completezza la Cassazione penale fa rilevare altri due indirizzi relativi a casi in cui alla trascrizione abbia partecipato un interprete.
Uno afferma che la totale assenza di indicazioni sulle generalità dell'interprete comporta sì una nullità, ma relativa, e che essa viene sanata se la questione è posta all'attenzione del giudice di appello per la prima volta.
L'altro propende per la nullità assoluta conseguente alla mancata indicazione dell'interprete, ma con la conseguente inutilizzabilità delle sole conversazioni in lingua stranira trascritte e oggetto di traduzione. Lasciando quindi salvo e utilizzabile il resto del contenuto delle trascrizioni.

Nel caso concreto però non si trattava di totale assenza di generalità dell'interprete sul verbale di trascrizione, ma di mancata sottoscrizione del documento. E appunto, né l'una né l'altra mancanza di forma rientrano tra tra gli elementi richiesti dalla legge a pena di nullità. Sempre che, va ribadito, il redattore del verbale di trascrizione abbia assolto al suo obbligo di indicare il coinvolgimento di terzi nell'opera di traduzione e di trascrizione in generale.

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