Civile

Interesse a impugnare il testamento: è sufficiente la prova della probabilità di inesistenza di altri successibili

Con l’ordinanza n. 25077 del 9 novembre la Suprema corte esamina una vicenda singolare e ritorna su aspetti fondamentali dell'istituto

di Andrea Alberto Moramarco

L’interesse del successibile a impugnare il testamento non può essere negato per il fatto che, in linea teorica e astratta, potrebbero esistere altre persone appartenenti a una delle categorie chiamate per legge alla successione. Un siffatto interesse può essere disconosciuto solo in caso di presenza effettiva di un chiamato che lo preceda nell’ordine successorio. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25077/2020.

Il caso

La vicenda che ha dato origine alla decisione della Suprema corte è abbastanza singolare. Una donna impugnava per mancanza di data il testamento olografo di un anziano signore deceduto, nella sua qualità di “discendente di collaterale di ascendente”. La donna aveva dato la prova di essere una lontana parente del de cuius in linea materna e, quindi, la propria qualità di successibile ex lege del testatore. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, tuttavia, negavano che vi fosse un interesse a impugnare da parte della donna, in quanto vi era stata sì la prova del suo rapporto di parentela con il de cuius, ma non anche la prova dell’assenza di altri successibili “di grado poziore” in linea paterna.

In sostanza, la donna per impugnare il testamento avrebbe dovuto dimostrare che non fossero esistenti altri nipoti. In particolare, per i giudici di merito, la donna avrebbe potuto, ad esempio, analizzare gli archivi parrocchiali, i cui registri «riportano gli avvenimenti a carattere religioso che riguardano i membri della comunità parrocchiale, quali battesimi, matrimonio e funerali», che avrebbero potuto essere di ausilio nella ricerca di eventuali cugini del de cuius.

La decisione

La lontana parente del defunto non si arrende e si rivolge in Cassazione, chiedendo il ribaltamento del doppio verdetto di merito a lei sfavorevole. E i giudici di legittimità le danno pienamente ragione. Ebbene, sorvolando sulla ricerca presso i registri parrocchiali, la Suprema corte ricorda che è sì vero che chi affermi di essere successibile ex articolo 572 del codice civile deve fornire la prova positiva del rapporto di parentela e quella negativa della inesistenza di chiamati di grado poziore. Tuttavia, tale prova, «in disparte il rilievo che essa, riguardante un fatto negativo, può essere data anche per presunzioni» da cui il fatto negativo sia desumibile, «non deve svolgersi in termini di certezza, essendo sufficiente la prova della evidente probabilità di inesistenza di successibili di grado poziore».

Già questo è sufficiente a rendere palese l’errore compiuto dai giudici di merito. In aggiunta, la Cassazione fa notare anche che la domanda di riconoscimento della qualità di erede era il riflesso di un’azione di annullabilità del testamento per mancanza di data, la quale diversamente dall’azione petitoria ereditaria non compete solo all’erede ma a chiunque vi abbia interesse. Di qui il principio di diritto: «l’interesse del successibile ex lege a impugnare il testamento non può essere negato in forza della considerazione, teorica e astratta, che potrebbero esistere altri successibili. L’interesse del successibile potrebbe essere disconosciuto solo in presenza di un chiamato “noto” che lo preceda nell’ordine successorio».

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