Interessi, niente ritenuta sulla società residente
Gli interessi su mutui, finanziamenti o simili - quando percepiti da società e da enti commerciali residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti o nell’esercizio di imprese commerciali - non costituiscono
Qualora, infatti, il mutuante abbia concesso il finanziamento in relazione all’attività d’impresa esercitata, l’articolo 48 del Dpr 917/1986 (Tuir) prevede che gli interessi maturati contribuiscono a formare il proprio reddito complessivo, quali componenti del reddito d’impresa, e quindi devono essere determinati con le regole previste per tale categoria reddituale.
L’articolo 26, comma 5, del Dpr 600/1973 prevede inoltre che i sostituti di imposta operino una ritenuta del 26% a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, unicamente sui redditi di capitale da essi corrisposti diversi da quelli indicati nei commi precedenti (ovvero dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo di acconto sugli interessi da finanziamento percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa), non menzionando l’applicazione di alcuna ritenuta per la diversa ipotesi di percezione di interessi da qualificarsi come reddito d’impresa.
Diversamente, se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato (o sono stabili organizzazioni estere di soggetti residenti) la predetta ritenuta va applicata a titolo d’imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale.
È comprensibile che si applichino ritenute a titolo di imposta nei confronti dei soggetti non residenti mentre non è necessaria l’applicazione di alcuna ritenuta nei confronti dei soggetti residenti che svolgono attività di impresa in quanto questi ultimi sono tassati su base mondiale per i redditi ovunque prodotti (worldwide principle) e stante anche la contestuale ricomprensione dei proventi in oggetto nel perimetro di altre tipologie di imposizione (in particolare, ricadendo il contratto da cui deriva la corresponsione di interessi tra società in ambito Iva, ancorché in esenzione, ed essendo anche soggetto ad imposta di registro in caso d’uso).
Corte di cassazione, sentenza 9 agosto 2017, n. 19793