Amministrativo

IVO, novità in materia di rilascio delle Informazioni Vincolanti in materia di origine

Con circolare n. 18/2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica le novità in vigore dal 1° ottobre 2024

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di Silvano Donato Lorusso*

Lo scorso 8 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare n. 18/2024 , a mezzo della quale sono state comunicate le intervenute modifiche che, a far data dal 1 ottobre 2024, interesseranno le diverse fasi concernenti le decisioni in materia di Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO).

Premessa

Siffatto strumento, previsto e disciplinato dal Regolamento (UE) n.952/2013 ( Codice Doganale dell’Unione-CDU ), consta di decisioni amministrative di rilievo comunitario relative all’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce.

Tali decisioni hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio unionale e:

vincolano tutte le Autorità doganali dell’Unione Europea a riconoscere al titolare indicato nella IVO l’origine ivi indicata per quella determinata merce, in occasione dell’espletamento delle operazioni di importazione ed esportazione successivamente all’adozione della decisione;

vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l’IVO stessa (a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene abbia ricevuto la notifica della decisione).

Le IVO devono riferirsi ad un solo tipo di merce e di circostanze ai fini della determinazione dell’origine e ad un’operazione economica di importazione o di esportazione realmente prospettata. Il titolare di un’IVO è tenuto a utilizzare la stessa per tutte le operazioni delle merci per cui è stata richiesta riportando il codice C627 e il numero identificativo IVO.

Tali decisioni sono rilasciate dall’Autorità doganale a titolo gratuito (salva la facoltà di addebitare al richiedente le spese necessarie per analisi chimiche o perizie sulla merce oggetto dell’IVO, per la restituzione dei campioni presentati a corredo della domanda o per lo svolgimento - su richiesta dell’istante - di eventuali traduzioni di documentazione allegata alla domanda di IVO).

La richiesta viene fatta dall’operatore economico in maniera diretta o, in alternativa, da un suo rappresentante, all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette informazioni devono essere utilizzate. Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio unionale può richiedere una IVO all’Autorità doganale dello Stato Membro in cui ha ottenuto il codice EORI. Il titolare è il soggetto a nome del quale l’IVO viene rilasciata, dopo aver indicato il proprio codice EORI. Per ciò che concerne le tempistiche per il rilascio, le IVO devono essere rilasciate dall’Autorità adita nel minor tempo possibile e comunque entro 120 giorni dalla data di accettazione dell’istanza o, in ogni caso, dal momento in cui l’Autorità doganale abbia avuto contezza di tutti gli elementi utili al fine di pervenire alla decisione; in quest’ultimo caso il termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni. Per ciò che concerne la durata dello strumento in analisi, questo ha una validità triennale a decorrere dalla data in cui la decisione acquisisce efficacia.

Infine, si sottolinea che avverso la decisione IVO è sempre ammesso il ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con le modalità previste dall’art. 20 del D.lgs. n. 546/92; tuttavia non è previsto da parte dell’Autorità doganale di conformarsi al principio del contraddittorio anticipato.

Le novità in vigore dal 1 ottobre 2024

La Circolare n. 18/2024 dell’ADM, nel descrivere lo strumento in esame e le relative formalità, già ampiamente noti agli operatori economici, fornisce una più compiuta organicità della disciplina anche alla luce dell’adeguamento di quest’ultima alla normativa unionale.

Invero, pur non delineando modifiche di rilevante caratura, il documento in commento fornisce alcune indicazioni innovative. Innanzitutto, la Circolare dispone che, a far data dal 1 ottobre 2024, la competenza a ricevere le istanze per il rilascio delle IVO passerà dagli Uffici territorialmente competenti all’Ufficio Origine e Valore afferente alla Direzione Dogane. Le istanze dovranno essere presentate attraverso uno specifico modulo reperibile direttamente dal sito dell’ADM che, una volta compilato seguendo le istruzioni fornite già nel testo della Circolare e firmato digitalmente, dovrà essere inoltrato via mail, congiuntamente al documento di identità del richiedente, all’indirizzo e-mail dir.dogane.origine@adm.gov.com o a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it.

Dal momento in cui l’istanza viene inoltrata, entro il termine perentorio di 30 giorni, durante la c.d. fase preistruttoria, l’Ufficio Origine e Valore dell’ADM effettua una prima valutazione della ricevibilità della stessa e, constatata la correttezza formale dell’istanza, questa viene accettata e l’Autorità doganale procede al rilascio della decisione. La Circolare, in tal senso, prevede una netta diminuzione delle tempistiche in favore dei richiedenti che godono dello status AEO (Authorized Economic Operator), dimezzando i termini per il rilascio dell’IVO da 120 giorni a 60 giorni.

Inoltre, da un punto di vista delle tutele giurisdizionali offerte agli operatori economici, la Circolare n. 18/2024 ricorda che, ai fini dell’impugnazione, andrà notificato apposito ricorso all’Agenzia delle Dogane e dei MonopoliDirezione Dogane – entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’IVO. Poi, nel termine di 30 giorni a far data dalla notifica del ricorso, il predetto atto dovrà essere depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita.

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*A cura di Silvano Donato Lorusso, Partner BLB Studio Legale

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