Penale

L’accompagnamento non entra nella soglia del gratuito patrocinio

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di Selene Pascasi

Sì al gratuito patrocinio se il reddito supera la soglia di legge solo per il “peso” dell’indennità di accompagnamento. Il sussidio, infatti, proprio perché teso a consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, esula dal conteggio del reddito. Lo puntualizza la Corte di Cassazione, con la sentenza 26302 depositata lo scorso 8 giugno.

Il caso
A sollecitare l’intervento dei giudici di Piazza Cavour è il ricorso promosso da un indagato avverso l’ordinanza con cui il gip del tribunale di Roma gli aveva negato l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Motivo principe, tra i tre formulati, quello per cui la decisione impugnata sarebbe stata contraria a quanto sancito dal terzo comma dell’articolo 76 del testo unico sulle spese di giustizia (Dpr 115/2002).

Se è vero, marca il legale dell’uomo, che per la determinazione dei limiti di reddito vanno valutati anche i redditi esenti dall’Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, è pur vero che se ne dovrebbe vagliare la concreta incidenza sul superamento del tetto previsto per poter fruire del gratuito patrocinio. E al riguardo, conclude, andrebbe seguito il principio espresso dalla pronuncia di Cassazione 31591 del 2002 (rafforzato dalla giurisdizione contabile della Corte dei conti n. 71141/1994 nonché da quella amministrativa del Tar di Trento n. 179/1993) ferma ad escludere tali emolumenti dalla nozione di reddito delineata dall’articolo 6 del Dpr 917/1985.

Stessa soluzione per l’indennità di accompagnamento, sussidio non assimilabile alle altre fonti di entrata, non derivandone per il beneficiario alcun incremento patrimoniale.

La Cassazione
La Suprema corte concorda con la tesi difensiva e accoglie il ricorso. In materia di gratuito patrocinio – ricorda richiamando quanto già affermato da Cassazione n. 24842/2015 (occupatasi della vicenda di un’imputata cui era stato negato il beneficio a causa dell’indennità percepita per la figlia minorenne, portatrice di handicap) – le somme incassate a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali non fanno reddito, nel senso che restano fuori dalla nozione di reddito di cui al citato articolo 76 del testo unico sulle spese di giustizia. Si tratta, del resto, di sussidi destinati «a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana».

Ecco che, l’accesso del soggetto al patrocinio a spese dello Stato, appunto perché subordinato alla titolarità di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione – non superiore all’importo aggiornato ogni biennio con decreto del ministero della Giustizia (oggi la soglia è stabilita in 11.528,41 euro annui ed elevata di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi) – non potrà essere negato a chi, invalido al 100% e incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, superi il limite massimo soltanto in ragione del computo degli importi percepiti come indennità di accompagnamento.

Si spiega così, il percorso seguito dalla Cassazione che, sancita la fondatezza del ricorso e annullato il provvedimento di diniego contestato, ha rinviato gli atti al tribunale per un nuovo esame.

Corte di cassazione, sentenza 26302/2018

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