Civile

L’accordo di divorzio salva la prima casa venduta nei 5 anni

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di Alessia Urbani Neri

In tema di imposta di registro, l’agevolazione prima casa non viene persa nell’ipotesi in cui - in caso di separazione - l’immobile, acquistato in costanza di matrimonio, venga trasferito prima della decorrenza di cinque anni dal rogito e senza aver acquistato un nuovo bene nell’anno, purché l’alienazione costituisca adempimento di un obbligo previsto nell’accordo di separazione consensuale omologato.

Con sentenza 115/1/18 la Ctp di Ravenna (presidente Gilotta, relatore Riverso) ha affermato che - in base all’articolo 19 della legge 74/1987 - il contribuente che si separa, trasferendo la nuda proprietà dell’immobile in cui conserva il diritto di abitazione, non decade dai benefici prima casa se aliena il bene prima dei cinque anni dall’acquisto, senza acquistare altro immobile entro un anno, a patto che nell’accordo di separazione sia stato assunto tale obbligo di alienazione.

I tentennamenti del Fisco
La decisione della Ctp è conforme a un consolidato orientamento di merito e legittimità (tra le molte, si veda la Cassazione, 29 marzo 2017, n. 8104). Sul punto, però, non sempre i funzionario del Fisco sono allineati. Nel caso di specie, infatti, l’ufficio aveva ripreso a tassazione l’atto per decadenza della contribuente dall’agevolazione, contestandole il mancato acquisto di un nuovo immobile entro l’anno dall’alienazione.

La cessione della nuda proprietà al figlio, peraltro, era stata oggetto dell’accordo di separazione consensuale, dal momento che la madre non avrebbe mai accettato il rischio che il proprio ex marito, risposandosi, potesse distrarre i beni acquistati durante il matrimonio dalla quota di legittima del figlio.

La ratio della norma che prevede la decadenza dai benefici prima casa è quella di impedire manovre speculative. Tale finalità è esclusa, secondo il collegio, nel caso in cui il trasferimento della titolarità dell’immobile sia previsto quale condizione dell’atto di separazione. Sempre secondo la Ctp, questo tipo di cessione non costituisce una forma di “alienazione” dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dall’agevolazione, bensì una forma di utilizzazione del bene per una migliore sistemazione dei coniugi separati ovvero, nel caso in esame, di tutela dei diritti successori del figlio.

L’accordo
Il trasferimento della proprietà in sede di separazione legale avviene, peraltro, senza la percezione di alcun corrispettivo e non costituisce atto di donazione, dice la commissione, ma solo adempimento di una clausola dell’accordo di separazione per la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi. Opera, in tal senso, l’articolo 19 della legge 74/87 per cui sono esenti da imposta di registro tutti gli atti dei giudizi di separazione e divorzio.

Sul tema, la Corte di cassazione con sentenza 22023/17 ha esteso il principio della non decadenza dal beneficio fiscale anche all’ipotesi di mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dalla cessione di quota parte dell’immobile prevista nell’accordo di separazione.

Sentenza 115/1/18 Ctp di Ravenna

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