Comunitario e Internazionale

L’accordo transattivo sul brevetto contestato può essere anticoncorrenziale

Nel caso di liti sulla tutela della proprietà industriale e i limiti imposti a terzi le conclusioni di accordi possono comunque ingessare illegittimamente un mercato per abuso di posizione dominante

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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha assunto diverse decisioni in ordine all’esistenza di intese e di abusi di posizione dominante sul mercato di un farmaco per malattie cardiologiche. Era stato rilevato che il gruppo societario che aveva sviluppato e commercializzato il medicinale avesse concluso una serie di accordi transattivi su controversie in materia di brevetti con alcuni produttori di medicinali generici.

La Cgue ha offerto la sua interpretazione con diverse sentenze sulle cause C-144/19 P, C-151/19 P, C-164/19 P, C-166/19 P, C-176/19 P, C-197/19 P, C-198/19 P, C-201/19 P e C-207/19 P.

La vicenda
Il gruppo farmaceutico che ha sviluppato e commercializzato il medicinale destinato al trattamento di alcune malattie cardiache e nel corso degli anni 2000 il brevetto sul principio attivo è divenuto di pubblico dominio. Il gruppo ha quindi depositato talune domande di brevetti vertenti, in particolare, sul processo di fabbricazione di detto principio attivo, tra cui il brevetto di fatto ottenuto nel 2004.
Ma varie società produttrici di medicinali generici ne hanno contestato la validità, da ciò ne è derivata la conclusione con alcune di esse di accordi transattivi, in base ai quali esse hanno rinunciato a contestare il brevetto e a entrare nel mercato specifico del farmaco dibattuto: in cambio di una remunerazione da parte del gruppo titolare del brevetto.

Il rilievo di Bruxelles
La Commissione ha ritenuto che tali accordi rappresentassero restrizioni della concorrenza e che il gruppo societario avesse posto in essere una strategia di esclusione, costitutiva di un abuso di posizione dominante, e ha inflitto ammende di oltre 330 milioni di euro al gruppo e di circa 97 milioni di euro ai produttori di medicinali generici interessati. Tutte le parti sanzionate hanno poi adito il Tribunale dell’Unione europea.

Il Tribunale ha parzialmente respinto i ricorsi del gruppo titolare e dei produttori di medicinali generici avverso la citata decisione della Commissione. Esso ha confermato il carattere illecito degli accordi conclusi. Per contro, ha annullato la decisione della Commissione per quanto riguarda l’abuso di posizione dominante del gruppo e uno degli accordi raggiunti. Il gruppo, una sua società figlia e le società produttrici di medicinali generici che erano state sanzionate hanno impugnato tali sentenze del Tribunale. Così come la Commissione ha impugnato le sentenze favorevoli alle impugnanti.

L’esame della Cgue
La Corte è stata chiamata a valutare, sotto il profilo del diritto della concorrenza dell’Unione, gli accordi transattivi conclusi. Nell’ambito del suo controllo, essa si è pronunciata sui numerosi motivi di diritto sollevati nelle nove impugnazioni. La Corte respinge molte delle impugnazioni proposte in quanto si trattava di accordi di esclusione dal mercato, restrittivi della concorrenza. Le società restano pertanto tenute al versamento delle ammende inflitte dalla Commissione.

In altri casi l’annullamento delle decisioni sanzionatorie del Tribunale è stato solo parziale.

Quanto all’infrazione riguardante l’abuso di posizione dominante, la Corte dichiara, accogliendo le conclusioni della Commissione, che le motivazioni in base alle quali il Tribunale ha invalidato la definizione del mercato rilevante adottata dalla Commissione sono erronee.

La Corte dichiara, accogliendo le conclusioni della Commissione, che il Tribunale è incorso in vari errori di diritto.

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