Civile

L’acquisto di un immobile con denaro fornito da terzo per spirito di liberalità è donazione indiretta

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di Mario Piselli

Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti e alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale, in materia di contratti di simulazione, che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. Lo ha detto la Cassazione con l’ordinanza 17881/2019.

La Suprema corte di cassazione ha stabilito che il legittimario, che non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive non potrà recuperare, a scapito degli altri, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia potuto o voluto convenire in riduzione. Analogamente, se abbia proposto l'azione contro un donatario anteriore, la misura della riduzione si determina comunque al netto di quanto il legittimario avrebbe potuto recuperare dal donatario posteriore.

Ne consegue che l'azione proposta contro il donatario anteriore non è in quanto tale inammissibile, ma si tratterà di stabilire, in esito al calcolo generale della legittima imposto dall'articolo 556 del Cc, la misura della lesione eventualmente imputabile a questa in modo da contenere la riduzione nei limiti imposti dalle regole della riduzione cronologica, stabilita dall'articolo 559 del Cc.

Va, infine, ricordato che quando più donazioni lesive siano state fatte contemporaneamente, esse debbono essere ridotte in proporzione al loro valore come accade per le disposizioni testamentarie.

Cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 3 luglio 2019 n. 17881

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