L'affidamento in prova al servizio sociale: elementi del giudizio “prognostico”
Esecuzione della pena - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Giudizio prognostico - Elementi di valutazione.
Nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, oltre ad essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua, devono altresì essere riscontrati elementi positivi in base ai quali il giudice possa ragionevolmente ritenere che la misura si possa rivelare “proficua”. Pertanto può ritenersi validamente motivata la reiezione dell'istanza anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali che pongano in luce la negativa personalità dell'istante.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 settembre 2018 n. 42894
Esecuzione della pena - Richiesta di affidamento in prova al servizio sociale - Ratio dell'istituto - Concessione - Presupposti e parametri.
L'affidamento in prova al servizio sociale costituisce una forma di esecuzione della pena esterna al carcere da applicarsi a quei condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del magistrato di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono da individuarsi nel reato commesso, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture carcerarie di osservazione.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 settembre 2018 n. 40763
Esecuzione della pena - Istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Fine rieducativo - Valutazione.
La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, possa ritenersi che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 settembre 2018 n. 39908
Sorveglianza - Affidamento in prova al servizio sociale - Volontà del detenuto di accedere ad un lavoro regolare e ad un programma terapeutico per uscire dalla tossicodipendenza - Valutazione positiva della personalità del soggetto - Censure di mero fatto - Inammissibilità.
L'istanza di affidamento in prova ex art. 47, L. n. 354 del 1975, deve essere valutata tenendo conto non soltanto del reato commesso, ma anche della personalità del soggetto colpevole. [Fattispecie in cui il condannato, da tempo coinvolto in problematiche legate alla tossicodipendenza, aveva evidenziato la motivazione di risolverle, determinandosi ad accedere ad un lavoro regolare e ad un programma terapeutico sì da essere riscontrata da parte dei giudici “una refluenza positiva in tema di revisione critica della devianza”].
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 1° agosto 2018 n. 37367
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Indisponibilità del condannato a risarcire i danni alla vittima del reato - Valutazione - Legittimità.
Ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 18 agosto 2017 n. 39266
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Parametri di valutazione - Indicazione.
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015 n. 31420