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L'amministratore condominiale risarcisce i danni derivanti dalle sue inadempienze

Lo ha precisato il tribunale di Torino con la sentenza 1268/2023

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di Fulvio Pironti

La mala gestio - che si verifica quando vengono adottate condotte contrarie all'interesse dei condòmini - integra la violazione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia e conseguentemente obbliga l'amministratore a risarcire il danno derivante dal suo negligente operato. E' il principio reso dal Tribunale di Torino con sentenza numero 1268 pubblicata il 23 marzo 2023.

La vicenda

Un condominio convenne in giudizio il pregresso amministratore per ottenere la condanna al ristoro dei danni causati dalle plurime condotte di malagestione, alla consegna della carteggi condominiali indebitamente trattenuti dopo la cessazione del mandato e alla restituzione di un cospicuo importo anticipato dai condòmini per sanare i debiti verso i fornitori.

Le ragioni decisorie
Il decidente ha acclarato che la cattiva gestione dell'ex amministratore si è materiata in una serie di gravi violazioni tra cui l'aver tenuto una contabilità imprecisa e inadeguata. Dalla istruttoria sono emersi solleciti di pagamenti inevasi per servizi e prestazioni rese dai fornitori nell'interesse del condominio. Inoltre, è stata accertata la mancata accensione del conto corrente condominiale sul quale far confluire i contributi dei condòmini. Violando l'articolo 1129, comma 7, c.c. il pregresso gestore ha incamerato le rate condominiali facendole transitare sul proprio conto corrente. Oltre ad ingenerare confusione con il patrimonio personale, ha agevolato l'indebito trattenimento delle somme versate dai condòmini. Ha anche disatteso gli obblighi derivanti dal contratto di mandato in quanto non ha curato la tenuta dei registri contabili.
Il tribunale ha ravvisato la mala gestio dell'ex amministratore anche nella violazione dell'obbligo di rendiconto a cui è tenuto a fine mandato. L'obbligo di dover rendicontare deriva dalla riconducibilità al mandato oneroso del rapporto esistente tra condominio e amministratore, con conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato. Sono stati individuati profili di responsabilità contrattuale per violazione di molteplici disposizioni condominiali (articoli 1129, 1130, e 1130 bis , 1710 - 1713 c.c.).
Il condominio ha provato l'inadempimento delle obbligazioni dell'amministratore e ha allegato i danni subiti dalla pessima gestione quantificandoli nelle somme pagate dal condominio per far fronte ai debiti contratti e impagati dal convenuto. Accertato l'inadempimento contrattuale rispetto alle obbligazioni imposte dal mandato gestorio, l'entità risarcitoria che il convenuto deve riconoscere al condominio corrisponde alle somme che quest'ultimo è stato costretto a versare per fronteggiare gli obblighi contrattuali con i terzi fornitori.
Sono emerse discrasie contabili tra cui l'omesso versamento del corrispettivo per la fornitura di gas e gestione dei rifiuti: con tale condotta ha esposto il condominio ad azioni recuperatorie da parte di terzi fornitori. Circostanza verificatasi in quanto sono stati recapitati al condominio solleciti di pagamento relativi a fatture scadute e a pagamenti non effettuati a fronte di prestazioni ricevute. Le fatture, quand'anche formalmente contabilizzate come saldate nei rendiconti, in realtà sono rimaste insolute. Ragion per cui il condominio è stato costretto a fronteggiare nuovamente, attraverso il subentrato amministratore, le spese rimaste inevase dal convenuto.
Per tali motivi è stata ritenuta fondata la pretesa del condominio diretta alla condanna del pregresso amministratore al pagamento, a titolo di rimborso, di un importo pari alle somme che non risultavano essere state spese nel suo interesse e corrisposte dall'amministratore subentrato oltre alla immediata riconsegna dei carteggi condominiali illegittimamente trattenuti.

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