L’amministratore deve vigilare sull’attività del direttore generale
Il Codice civile non definisce la figura del direttore generale.
Si tratta di una tipica figura apicale delle società che hanno una complessa organizzazione, né ne stabilisce i compiti.
È, quindi, importante la sentenza del Tribunale di Roma n. 19185 del 28 settembre 2015 che si occupa del ruolo del direttore generale e della sua interazione con gli altri organi sociali.
Secondo il Tribunale romano, la funzione del direttore generale è quella di affiancare l’organo amministrativo, dando esecuzione alle sue deliberazioni, alla cui formazione il direttore generale non concorre.
L’amministratore e il direttore generale sono dunque due figure differenti, con compiti diversi, a nulla rilevando che al direttore generale possano essere anche affidati compiti di contenuto analogo a quelli svolti sugli amministratori.
Il direttore generale risponde pur sempre del suo operato agli amministratori da cui riceve comunque direttive, sulla base dell’articolo 2381 del Codice civile.
L’amministratore di una società di capitali ha, dunque, anche il compito di vigilare sull’attività del direttore generale.
Questo perché tale obbligo rientra nella diligenza richiesta dalla natura dell’incarico conferito agli amministratori, poiché si tratta di una esplicazione del più complessivo dovere di vigilanza sull’attività di gestione societaria che all’organo amministrativo compete e che esso deve svolgere.
Tribunale di Roma – Sentenza 28 settembre 2015 n.19185