L’amministratore inadempiente perde il diritto al compenso
Il Tribunale di Roma chiarisce che la parcellizzazione dei crediti è ammissibile poiché la domanda relativa al pagamento del compenso e quella relativa al rimborso delle anticipazioni, benché relative a un medesimo rapporto di durata<b/>tra le parti, non sono fondate sullo stesso fatto costitutivo
Il Tribunale di Roma si è di recente pronunciato in tema di compensi e anticipazioni dell’amministratore revocato: le due azioni esperibili possono essere proposte in distinti giudizi senza censura di improcedibilità ma se l’amministratore è stato revocato perché inadempiente non matura il diritto al compenso, ha stabilito il Tribunale con sentenza 17139 del 3 novembre 2021.
Ad agire in giudizio era un amministratore, revocato per gravi negligenze, che chiedeva la condanna del condominio al pagamento del compenso pattuito, con espressa riserva di agireper conseguire anche il rimborso delle anticipazioni effettuate. In primo grado la domanda veniva ritenuta improcedibile, non così in appello, dove però, entrando nel merito, era stata ritenuta infondata.
La sentenza offre interessanti spunti. In primo luogo, il Tribunale di Roma chiarisce che la parcellizzazione dei crediti è ammissibile poiché la domanda relativa al pagamento del compenso e quella relativa al rimborso delle anticipazioni, benché relative a un medesimo rapporto di duratatra le parti, non sono fondate sullo stesso fatto costitutivo. Si tratta di diversi crediti, che nascono nell’ambito di un unico rapporto, ma che hanno diversi presupposti di fatto e diversa motivazione.
Nella sentenza in esame, si chiarisce poi che, in caso di revoca dell’amministratore per negligenze e irregolarità, questi non matura alcun diritto al compenso se non dimostra di aver adempiuto correttamente le attività gestionali connesse all’incarico. Nel caso di specie, l’amministratore veniva revocato poiché, nonostante alcuni condòmini avessero sollecitato la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e della situazione contabile patrimoniale, non aveva convocato l’assemblea che, anzi, veniva autoconvocata dai condòmini (ex articolo 66 delle disposizioni attuative Codice civile) per deliberare la revoca dall’incarico conferito.
La mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio oltre il termine di 180 giorni per la presentazione del conto, fissato dall’articolo 1130 numero 10 del Codice civile, unitamente all’omessa allegazione degli elaborati contabili, ha convinto il Tribunale della fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata dal condominio e, quindi l’amministratore non aveva diritto al compenso.
L’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del Codice civile, sollevata dal condominio, è uno strumento di autotutela nei confronti dell’altrui inadempimento, da attivarsi anche in via stragiudiziale, ed è costituito dal potere appunto di sospendere l’erogazione della propria prestazione.