L’ammissibilità della «società benefit» nel settore delle partecipate pubbliche
Nota a C. conti, Sez. reg. contr. Veneto, deliberazione n. 103/2024/PAR
Le società a partecipazione pubblica «possono assumere in origine (o successivamente) la qualifica di società benefit», in ossequio al disposto dell’art. 1, co. 376-382, legge n. 208/2015, non essendo rinvenibili a tale riguardo preclusioni nell’articolato del Tusp (C. conti, Sez. reg. contr. Veneto, deliberazione n. 103/2024/PAR).
Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
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