Responsabilità

L'appaltatore è esentato da responsabilità per i vizi dell'opera solo se prova il dissenso

E' quindi responsabile fino a prova contraria dei vizi dell'opera

di Fulvio Pironti

Nel caso in cui l'appaltatore ometta di denunciare al direttore dei lavori o al committente la difforme progettazione degli interventi e l'errato computo metrico, non andrà esente da responsabilità. E' quanto ha precisato il Tribunale di Milano con sentenza n. 3359 del 27 aprile 2023.

Il caso
La pronuncia offre lo spunto per analizzare la questione afferente al nudus minister (che si ha quando un soggetto si ingerisce nella obbligazione richiesta mentre il terzo assume il ruolo di mero esecutore). Un condominio evocava in giudizio l'appaltatore chiedendo la condanna al risarcimento del danno subìto in relazione ai gravi difetti manifestatisi alle opere eseguite. L'appaltatore si costituiva precisando che nulla era dovuto ricadendo la responsabilità dei lavori errati sul direttore dei lavori. Sosteneva di essere esente da ogni responsabilità per la difforme progettazione degli interventi e l'errato computo metrico poiché imputabili al direttore dei lavori dal quale chiedeva la manleva. L'appaltatore, prendendo atto delle altrui determinazioni si sarebbe limitato ad eseguirle.
Il consulente d'ufficio ha accertato che dai vizi discendeva la responsabilità solidale dell'appaltatore e del direttore lavori per avere realizzato sistemi di evacuazione delle acque meteoriche con conseguenti fenomeni infiltrativi e degrado delle superfici esterne e intradossali dei balconi. Ha ritenuto che la responsabilità della posa in opera di un inidoneo sistema evacuativo ricade sull'appaltatore e sul direttore dei lavori, essendo entrambi dotati delle necessarie conoscenze tecniche per consentire di comprenderne le criticità (ciò nel caso in cui non si provi che l'esecutrice abbia agito in qualità di nudus minister nei confronti del direttore lavori o del committente).

La decisione
Il tribunale ha condannato entrambi imputando tuttavia all'appaltatore maggiori responsabilità in quanto tenuto a controllare la congruità e completezza della direzione dei lavori. Ha graduato le responsabilità risarcitorie in capo alla esecutrice e al direttore lavori accollandole nella misura del 70% e 30%.
Si è osservato che la responsabilità del committente non ha natura oggettiva, ma presuppone una condotta colposa. Ciò è riscontrabile quando il committente o il direttore dei lavori si sia ingerito nella esecuzione dell'opera appaltata impartendo direttive vincolanti ed erronee dalle quali sia scaturito il danno e abbia ridotto l'appaltatore a mero esecutore.
Perchè sia degradato a nudus minister occorre che il direttore dei lavori o il committente, resi edotti delle carenze ed errori progettuali, chieda comunque all'appaltatore di eseguire il progetto (Cassazione n. 15732/2018). Tuttavia, su di esso grava l'obbligo di osservare i criteri della tecnica relativi al lavoro affidatogli, controllare nei limiti delle sue cognizioni la bontà progettuale o le istruzioni impartite dal committente e/o direttore dei lavori. Qualora si rivelino errate, potrà essere esentato da responsabilità soltanto dimostrando di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister (Cassazione n. 17819/2021).
E' quindi responsabile fino a prova contraria dei vizi dell'opera. In ordine ai gravi difetti dell'opera ex articolo 1669 c.c. accertati in sede giudiziale, la sua responsabilità va esclusa quando sia stato mero esecutore delle direttive impartite dal committente e direttore del lavori, i quali, nonostante l'espresso dissenso rispetto alle istruzioni impartite, insistettero per fargli eseguire comunque le opere. Nel caso trattato l'appaltatore non ha offerto tale prova.

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