Civile

L'assenza di segnaletica non comporta di per sé la responsabilità del Comune custode

immagine non disponibile

di Paola Rossi

Il Comune non risponde - a titolo di responsabilità oggettiva - come custode della strada se avviene un incidente a un incrocio privo di segnaletica. Infatti, nel caso in esame i ricorrenti lamentavano di aver attraversato l'intersezione confidando sulla presenza di uno stop poi soppresso per i veicoli che si immettevano dalla traversa sulla destra. E sta proprio qui il motivo per cui è interessante l'ordinanza n. 4161 depositata ieri dalla Cassazione.
Infatti, l'assenza di segnaletica è irrilevante sulla sussistenza del requisito di pericolosità dell'incrocio stradale se applicando le normali regole della circolazione stradale si sarebbero evitati i comportamenti che hanno dato origine al danno. La rimozione della segnaletica dalla strada da cui proveniva l'altro veicolo non avrebbe potuto costituire in sé il pericolo lamentato dai ricorrenti. E a nulla vale il legittimo affidamento della presenza del segnale, non sostituito con altro. In quanto la prudenza imposta alla guida e, in particolare in prossimità di intersezioni, è dovere comunque sussistente degli automobilisti, al di là di corresponsabilità di terzi o dell'ente pubblico custode della strada. Quindi per i giudici gli obblighi di dare la precedenza - di regola vigente in assenza di diversa segnalazione - a chi proviene dalla destra, così come quello di mantenere una velocità moderata arrivando a un incrocio, se rispettati sono sufficienti a rendere remoto il verificarsi di un incidente stradale. E il loro mancato rispetto è sufficiente ad attribuire al comportamento scorretto degli utenti il verificarsi dell'incidente.

Nel caso specifico nessuno dei due obblighi risultava rispettato. Applicando quindi la dovuta diligenza la strada, o meglio l'incrocio, non conteneva in sé alcun elemento di pericolosità rendendo, ai fini della responsabilità oggettiva del custode prevista dall'articolo 2051 del codice civile, inesistente il nesso causale tra strada ed evento. In questo caso la mancata segnalazione dell'incrocio o delle regole della precedenza possono essere un comportamento negligente dell'amministrazione comunale che può farsi valere ai fini del risarcimento del danno patito sotto il diverso profilo della colpa, ma sotto il profilo della responsabilità aquiliana dell'articolo 2043 del codice civile, che appunto presuppone un comportamento colpevole. A differenza della responsabilità oggettiva dell'articolo 2051 che può essere attribuita senza distinguere tra custode diligente o negligente.

Pedone investito da ciclista in area pedonale
Stessa conclusione è quella raggiunta dalla stessa sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4160 sempre di ieri. In questo caso veniva chiesto il risarcimento del danno al Comune ritenuto responsabile di non aver sufficientemente segnalato e vigilato una zona pedonale dove un pedone era stato investito da un ciclista pirata, che si era appunto dato alla fuga dopo aver travolto la persona a piedi. Come dice la Cassazione anche in questo caso, non è la cosa custodita cioè la strada ad aver prodotto il sinistro a causa della sua conformazione o del suo stato. Ma, come per la strada nel caso precedente, l'area pedonale non era altro che il teatro in cui si è verificato l'evento. La strada o l'area pedonale hanno quindi avuto un ruolo passivo, mentre per la responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 2051 cc la cosa custodita deve essere causa del danno. E, sempre parallelamente, anche in questo caso, l'accusa al Comune di non aver disposto turni di vigilanza a tutela dell'area pedonale o il non aver apposto dissuasori all'ingresso o cartelli di pericolo può avere rilevanza solo ai fini dell'accertamento di un eventuale comportamento colpevole dell'ente locale che fa scattare la sua responsabilità aquiliana, appunto per colpa e non in quanto custode.

Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 13 febbraio 2019 n. 4160

Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 13 febbraio 2019 n. 4161

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©