L’atto digitale notificato su carta è valido senza attestazione
In assenza di una disposizione normativa che ne preveda espressamente la nullità, non è affetta da vizi la copia cartacea dell’atto impositivo che non riporti l’attestazione di conformità all’originale digitale, soprattutto laddove il contribuente non abbia dimostrato l’eventuale difformità e sia stato comunque in grado di contestare nel merito la pretesa erariale. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Abruzzo 233/3/2019 (presidente e relatore Tatozzi), ribaltando il giudizio espresso sulla controversia dalla Ctp di Teramo (sentenza 388/1/2017, si veda Il Sole 24 Ore del 18 dicembre 2017).
Il caso
I giudici di primo grado avevano accolto un ricorso proposto da una società contro un avviso di accertamento, ritenendolo in via preliminare inesistente in forza dell’articolo 23 del Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Pur essendo stato notificato in forma cartacea, l’avviso era risultato privo di valida attestazione di conformità all’originale informatico. Mancanza che, secondo la Ctp di Teramo, mette il contribuente nella condizione di non avere alcuna certezza che la copia ricevuta (in merito alla quale il contribuente deve approntare la sua difesa) sia uguale all’originale digitale elaborato dall’ufficio. Ragione per cui l’avviso va dichiarato nullo.
Contro questa pronuncia, l’agenzia delle Entrate proponeva appello, eccependo la mancanza di una specifica sanzione di nullità prevista in questi casi, soprattutto quando non è stata ravvisata alcuna effettiva difformità.
L’appello
Nell’accogliere il ricorso, i giudici regionali abruzzesi hanno precisato che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, a meno che la loro conformità non sia espressamente disconosciuta (articolo 23, comma 2, Dlgs 82/2005). Pertanto, laddove non sia contestata e poi riconosciuta la difformità tra la copia cartacea e l’originale informatico, non è possibile far discendere la sua invalidità solo per la mera assenza di attestazione di conformità sottoscritta da un pubblico ufficiale.
Secondo il collegio, inoltre, laddove si volesse ipotizzare la sussistenza di un vizio comportante la nullità della notifica, in base al principio di interpretazione conservativa di cui all’articolo 156 del Codice di procedura civile occorrerebbe comunque appurare se la copia notificata abbia raggiunto il suo scopo e consentito al contribuente di difendersi.
Nel caso di specie, l’atto notificato è stato idoneo in questo senso: la Ctp non ha mai disconosciuto la conformità tra copia cartacea e originale, limitandosi a constatare la carenza di attestazione da parte del pubblico ufficiale; ha anche appurato che la società ricorrente è stata in grado di difendersi nel merito per contestare la pretesa.